Cassazione Penale, Sentenza n. 21341/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 612 cod. pen. (atti persecutori). In corso di ricorso per cassazione il difensore ha depositato il verbale di remissione di querela del 5 luglio 2025, regolarmente accettato, deducendo che la remissione estingue il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela (ai sensi dell'art. 152 c.p.p.), che la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e accettata determina l'estinzione anche in sede di legittimità, e che l'estinzione travolge le statuizioni civili. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (atti persecutori); indicata per individuare la fattispecie di reato ascritta all'imputato
L'estinzione del reato per remissione della querela determina l'estinzione del processo e deve essere rilevata dal giudice di legittimità
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento per eventuali pronunce particolari; la Corte osserva che, in assenza degli elementi per una pronuncia di cui a tale disposizione, si applica l'estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400
Orientamento consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata estingue il reato anche se la remissione avviene in pendenza di impugnazioni; tale estinzione travolge le statuizioni civili e impone l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e regolarmente accettata, estingue il reato anche se la remissione avviene durante le impugnazioni: il giudice di legittimità deve rilevarlo d'ufficio se il ricorso è tempestivo.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse alla condanna penale; dunque le pronunce civili devono essere rimosse quando il reato si estingue.
- Se non sussistono gli elementi per una pronuncia alternativa ex art. 129, comma 2, c.p.p., il corretto esito è la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., quando la remissione determina l'estinzione del reato.
- Per far valere l'estinzione è fondamentale produrre documentazione formale (verbale di remissione, prova di accettazione) e verificare la tempestività del ricorso: la Corte di legittimità richiede che il ricorso sia stato proposto tempestivamente.
- Distinguere sempre la remissione di querela da altri negozi o atti (es. rinuncia a pretese civili, transazione) e verificare che la remissione sia valida e accettata secondo le formalità previste.
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