Cassazione Penale, Sentenza n. 03573/2026 del 28/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15/09/2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere applicata con provvedimento del GIP del 28/08/2025. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione (art. 273 c.p.p.) per presunta insufficienza e travisamento della prova, contestava la valutazione delle intercettazioni e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la utilizzabilità di una captazione ambientale/intervento di polizia giudiziaria (artt. 190-191 c.p.p.), l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (artt. 274-275 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure rappresentassero in gran parte una diversa rivalutazione dei fatti e degli elementi indiziari, non consentita in sede di legittimità salvo mostrare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale del riesame: motivazione ampia e coerente sulla provvista indiziaria, utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal GIP e legittima valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ha altresì ritenuto corretta la ricostruzione circa l'aggravante per metodo mafioso e la sussistenza delle esigenze cautelari in presenza della presunzione prevista per i delitti aggravati.
Norme richiamate
Richiamato tra i titoli di reato indicati a carico dell'indagato quale contestazione formale nella imputazione provvisoria.
art. 81, comma finale cod. pen.
Richiamato nella elencazione dei reati concorrenti; indicazione di concorso di persone o concorso di reati nell'imputazione.
Reato di riciclaggio menzionato tra i fatti contestati; la gravità indiziaria è stata valutata con riferimento anche a tale fattispecie.
Ulteriore fattispecie inerente reati economico-patrimoniali richiamata nell'imputazione provvisoria.
Aggravante per l'uso del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale secondo cui le modalità della condotta evocavano la forza intimidatrice del clan e dunque integravano la circostanza aggravante.
Norma sui gravissimi indizi di colpevolezza; la Corte ha richiamato che in cassazione tale tema è sindacabile solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità/omissione della motivazione e non per una diversa valutazione dei fatti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla esposizione integrale dei motivi nel motivare la decisione di legittimità; la Corte ha dato conto dei motivi nei limiti richiesti.
artt. 190 e 191 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa con riferimento alla presunta inutilizzabilità di una captazione/colloquio investigativo; la Corte ha confermato che le registrazioni autorizzate non sono automaticamente vietate in sede cautelare e possono essere valutate dal giudice.
Riferito alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari.
Norma sulle esigenze cautelari e sulla loro presunzione per specifici delitti; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione nel caso di delitti aggravati ex art. 416-bis.1 e che il Tribunale ha correttamente valutato gli elementi per non superarla.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione degli elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti); la Corte ha ritenuto che il compendio intercettivo e i riscontri esterni soddisfino tali requisiti ai fini cautelari.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferimento normativo alle presunzioni relative di adeguatezza della custodia cautelare per determinate fattispecie; utilizzato per spiegare la sostanziale presunzione in casi aggravati.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati aggravati e i criteri per poterla superare mediante specifici elementi contrari.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione di provvedimenti cautelari del tribunale del riesame è limitato: la Cassazione può intervenire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità o omissione della motivazione, non per ri-valutare i fatti o le valutazioni di attendibilità delle prove.
- Le intercettazioni e le captazioni autorizzate dal GIP possono essere utilizzate in sede cautelare; la loro interpretazione (anche se cifrata o criptica) è questione di fatto riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di travisamento della prova.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le dichiarazioni 'de relato' possono contribuire alla provvista indiziaria se valutate nel loro complesso, considerando coerenza interna, riscontri esterni e progressione dichiarativa; le censure generiche alla loro inattendibilità sono spesso inidonee in Cassazione.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può ritenersi integrata anche quando la condotta sia finalizzata a sfruttare o evocare il potere intimidatorio di una consorteria storicamente radicata nel territorio; non è necessario che l'intimidazione sia diretta esclusivamente verso la vittima.
- Per superare la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare nei reati aggravati, la difesa deve indicare elementi concreti e specifici (tipologia del delitto, modalità del fatto, risalenza temporale, elementi personali e di contesto) che giustifichino misure meno afflittive.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura frammentaria delle prove, senza indicare violazioni di legge o manifesta illogicità, sono normalmente inammissibili in Cassazione.
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