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Sentenza

Sentenza n. 585/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 265/2024, depositata e resa pubblica il 16.03.2024.

Giustizia amministrativa202501772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 265/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 265/2024. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in parte, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Modena, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione del beneficio; tale meccanismo è stato ritenuto equo anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione di 400 euro oltre accessori, restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La misura degli interessi o della rivalutazione prevista nella sentenza del giudice ordinario appare equa anche ai fini dell'articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando il titolo esecutivo prevede già un meccanismo compensativo ritenuto equo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione

    La previsione, contenuta nella sentenza da eseguire, di interessi o rivalutazione sino all'effettiva attribuzione del beneficio è stata considerata sufficiente ed equa, rendendo non necessaria un'ulteriore penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, risulti ancora ineseguita.
  • In presenza di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • L'ulteriore inerzia dell'amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa e nel termine stabilito dal giudice.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire prevede già interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione della prestazione e tale meccanismo sia ritenuto equo ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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