Cassazione Civile, Ordinanza n. 00738/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
Due società avevano partecipato a una gara per l'affidamento di una concessione demaniale marittima relativa alla occupazione e gestione di una darsena turistica in un Comune siciliano. Una società era risultata aggiudicataria, ma la concorrente aveva impugnato l'aggiudicazione sostenendo che la controparte non possedesse i requisiti di idoneità professionale richiesti dal bando, in particolare perché l'attività indicata nel certificato camerale non sarebbe stata attinente all'oggetto della concessione. A sua volta, l'aggiudicataria aveva proposto impugnazione incidentale deducendo la mancanza dei requisiti anche in capo alla concorrente. Il giudice amministrativo d'appello aveva accolto entrambi gli appelli e annullato sia l'ammissione di entrambe le società sia l'aggiudicazione. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice amministrativo creato un requisito di partecipazione non previsto dal bando, valorizzando una pretesa "esperienza specifica nel settore"; 2) eccesso di potere giurisdizionale per denegata giustizia, perché il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'appello principale della concorrente, una volta accolta l'impugnazione incidentale che avrebbe dovuto escluderla dalla gara. Nel frattempo, però, la sentenza amministrativa è stata revocata in parte: la concorrente è stata riammessa alla gara e l'aggiudicataria è rimasta esclusa, con conferma dell'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che la sopravvenuta sentenza revocatoria del giudice amministrativo aveva modificato l'assetto della controversia, facendo venir meno l'interesse della ricorrente a coltivare il secondo motivo. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, dietro la veste dell'eccesso di potere giurisdizionale, denunciava in realtà un error in iudicando relativo alla valutazione del requisito di partecipazione, censura estranea al controllo ex art. 111, comma 8, Cost. Ha anche osservato che il secondo motivo sarebbe comunque infondato, poiché il giudice d'appello aveva correttamente esaminato entrambe le impugnazioni, secondo un orientamento già affermato dalle Sezioni Unite e coerente con il diritto UE. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato e del giudice amministrativo è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non sono deducibili errori di giudizio o di applicazione della legge sostanziale o processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo è ammissibile solo se denuncia un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, cioè uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformare in motivo di giurisdizione una censura di merito o di legittimità sulla valutazione dei requisiti di gara.
- La doglianza che contesti al giudice amministrativo di avere errato nell'interpretazione del bando o nell'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione integra, se del caso, un errore di giudizio e non un difetto di giurisdizione.
- La sopravvenuta revoca della sentenza impugnata da parte dello stesso giudice che l'ha resa può incidere sull'interesse alla decisione e sulla legittimazione a coltivare determinati motivi di ricorso, rendendo la censura inammissibile.
- Nelle gare pubbliche, il giudice dell'appello può esaminare sia l'appello principale sia quello incidentale quando entrambi investono la legittimazione e i requisiti delle parti, secondo un assetto processuale compatibile con i principi del diritto dell'Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →