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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19244/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando la procedura de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di riconoscere assenza di colpa. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma nei suoi effetti, con la pena concordata applicata per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento davanti al Tribunale di Verona l'imputato ha definito la vicenda con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con irrogazione di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Avverso la sentenza di patteggiamento ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo l'eccessività della pena e contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che le censure, così formulate, non rientrano nei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attengono alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che, per la natura negoziale del patteggiamento, non è proponibile un'impugnazione volta a rimettere in discussione l'accordo con deduzioni vaghe, generiche e assertive.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    Richiamato come base normativa dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, con conseguente natura negoziale della sentenza.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Indica i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento; le doglianze su art. 129 c.p.p., eccessività della pena e qualificazione del fatto, come formulate nel caso, sono state ritenute estranee a tale perimetro.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto deducibili censure costruite in modo generico per contestare l'accordo di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    A norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.)

    Usato per la declaratoria di inammissibilità con rito semplificato, senza trattazione ordinaria.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento.

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017

    Richiamata come fonte dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che delimita i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione l'accordo di patteggiamento mediante doglianze generiche o assertive sulla motivazione, sulla pena o sulla ricostruzione del fatto, se non nei limiti della qualificazione giuridica o dell'illegalità della pena.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è fisiologicamente compressa dalla natura negoziale dell'atto: il giudice non è tenuto a sviluppare un apparato argomentativo pieno come nelle sentenze dibattimentali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
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