Cassazione Civile, Ordinanza n. 07697/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due soggetti, già soci di una società a responsabilità limitata ormai estinta, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla società, aveva accolto integralmente l’appello dell’Amministrazione finanziaria in una lite relativa a un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi ai fini IRAP, IRES e IVA per l’anno d’imposta 2013. Il ricorso era affidato a due motivi, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, dando atto di avere definito la controversia con conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché l’accordo conciliativo e l’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere hanno reso superfluo lo scrutinio del merito. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 4-bis, d.lgs. 546/1992, prendendo atto della rideterminazione della pretesa erariale secondo la proposta dell’Ufficio e della successiva accettazione dei contribuenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la definizione conciliativa della controversia tributaria anche in sede di legittimità, con effetto di cessazione della materia del contendere una volta raggiunto l’accordo tra le parti.
art. 48, commi 2 e 4-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di istanza congiunta e accordo conciliativo, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi del ricorso.
Massime di principio
- Quando le parti del giudizio tributario definiscono la lite con conciliazione e presentano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità non deve esaminare i motivi di ricorso.
- L’accordo conciliativo che ridetermina la pretesa fiscale rende privo di interesse la decisione sul merito della controversia e determina la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di definizione concordata della lite, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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