Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07697/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due soggetti, già soci di una società a responsabilità limitata ormai estinta, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla società, aveva accolto integralmente l’appello dell’Amministrazione finanziaria in una lite relativa a un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi ai fini IRAP, IRES e IVA per l’anno d’imposta 2013. Il ricorso era affidato a due motivi, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, dando atto di avere definito la controversia con conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché l’accordo conciliativo e l’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere hanno reso superfluo lo scrutinio del merito. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 4-bis, d.lgs. 546/1992, prendendo atto della rideterminazione della pretesa erariale secondo la proposta dell’Ufficio e della successiva accettazione dei contribuenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando le parti del giudizio tributario definiscono la lite con conciliazione e presentano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità non deve esaminare i motivi di ricorso.
  • L’accordo conciliativo che ridetermina la pretesa fiscale rende privo di interesse la decisione sul merito della controversia e determina la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione concordata della lite, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.