Sentenza del 24/04/2018 n. 10031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per nullità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando una motivazione apparente. La CTR aveva confermato in modo generico la decisione di primo grado, limitandosi ad affermare di concordare con essa senza esaminare specificamente i numerosi motivi di appello dell'Amministrazione, riguardanti tra l'altro gli ammortamenti delle bilance elettroniche e la deducibilità delle differenze negative di cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la sentenza impugnata perché fondata su un mero rinvio per relationem e su clausole di stile, prive dell'indicazione delle ragioni concrete per cui erano stati respinti i singoli motivi di impugnazione. Il ricorso incidentale subordinato della società è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia fornendo una motivazione congrua e dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza, anche quando la motivazione sia solo apparente o sostanzialmente inesistente.
Art. 378 codice di procedura civile
Richiamato per il deposito delle memorie da parte della società nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando si limita a richiamare la decisione di primo grado con formule generiche, senza confrontarsi con i singoli motivi di appello e senza rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito.
- Il rinvio per relationem a una precedente decisione è ammissibile solo se consente di individuare chiaramente le ragioni condivise e dimostra che il giudice ha esaminato le specifiche censure; un semplice richiamo acritico non è sufficiente.
- Quando la sentenza viene cassata per difetto di motivazione, la Corte di cassazione normalmente non decide direttamente il merito, ma rinvia la causa a un giudice di diversa composizione affinché riesamini tutti i punti contestati e motivi adeguatamente.
- L'accoglimento del ricorso principale può rendere assorbito il ricorso incidentale subordinato, senza che la Corte debba esaminarne il contenuto.
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