Sentenza n. 3685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordine di allontanamento per quarantotto ore dall’area di Piazza di Spagna
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato l’ordine di allontanamento adottato ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, del d.l. n. 14/2017, conseguente alla contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, per essersi seduto sulla scalinata di Trinità dei Monti. In appello ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, sostenendo che una seduta breve e composta non avesse concretamente limitato l’accessibilità, il passaggio o la fruizione del monumento, né inciso sul decoro urbano. Ha inoltre contestato l’estensione della nozione di intralcio alla fruizione visiva del bene, ritenendola fondata su valutazioni estetiche e soggettive, e ha denunciato la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, reputando sproporzionata la misura espulsiva rispetto alla minima offensività e alla breve durata della condotta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la conclusione secondo cui la condotta di sedersi sulla scalinata, espressamente vietata dal regolamento comunale, è idonea già in astratto a incidere sulla fruizione del bene, considerando la natura monumentale della scalinata, la sua conformazione e la funzione di luogo di intenso transito pedonale e turistico. L’art. 9 del d.l. n. 14/2017 non richiede un impedimento totale o materiale alla circolazione, essendo sufficiente che la condotta ponga in pericolo o limiti la regolare accessibilità e fruizione del luogo. Non è quindi necessario un affollamento contingente o un blocco completo del passaggio. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria, sicché non trova applicazione, nei termini prospettati dall’appellante, il principio di offensività dell’illecito amministrativo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che la fruizione del bene tutelato comprende non soltanto gli aspetti funzionali e viabilistici, ma anche la dimensione percettiva e visiva, quando si tratti di contesti monumentali a spiccata vocazione storico-artistica. Quanto alla proporzionalità, l’ordine di allontanamento è stato ritenuto misura amministrativa tipizzata, applicabile senza necessità di un pericolo grave o imminente per la sicurezza pubblica e senza reiterazione della condotta. La restrizione è stata considerata proporzionata perché limitata nello spazio e nel tempo e diretta alla tutela del decoro urbano e della corretta fruizione del patrimonio culturale. Spese compensate nel grado; nulla per le spese nei confronti di Roma Capitale non costituita.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 3, d.l. 14/2017
La disposizione consente l’ordine di allontanamento quale misura amministrativa preventiva quando una condotta ponga in pericolo o limiti la regolare accessibilità e fruizione di luoghi di particolare pregio, senza richiedere un impedimento totale alla circolazione, un pericolo grave o imminente per la sicurezza pubblica o la reiterazione della condotta.
art. 4, comma 1, lett. a), Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale
Il divieto espresso di sedersi sui monumenti costituisce il parametro regolamentare violato e concorre a fondare la valutazione di idoneità della condotta a incidere sulla fruizione del bene.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell’ordine di allontanamento previsto dall’art. 9 del d.l. n. 14/2017, non è necessario accertare un impedimento totale o materiale alla circolazione: è sufficiente che la condotta sia idonea a porre in pericolo o limitare la regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato.
- La valutazione dell’intralcio alla fruizione di un luogo di particolare pregio deve essere compiuta considerando non soltanto l’effettivo blocco del passaggio, ma anche la natura del bene, la sua conformazione, la destinazione del luogo e il contesto urbano e turistico in cui la condotta si verifica.
- La nozione di fruizione dei luoghi monumentali può comprendere anche la dimensione percettiva e visiva del bene, quando essa costituisca una modalità oggettiva di godimento collettivo correlata alla natura storico-artistica e all’inserimento urbano del monumento.
- L’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 del d.l. n. 14/2017 ha natura preventiva e tipizzata, non sanzionatoria; pertanto, la sua adozione non richiede la prova di un danno concreto già verificatosi, di un pericolo grave o imminente per la sicurezza pubblica o della reiterazione della condotta.
- È proporzionato l’ordine di allontanamento applicato nei limiti temporali e spaziali stabiliti dalla legge per una condotta espressamente vietata da un regolamento comunale, quando la misura sia funzionale alla tutela del decoro urbano e della corretta fruizione di un bene monumentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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