Cassazione Penale, Sentenza n. 02201/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva autorizzato lo svolgimento, mediante videoconferenza, del colloquio mensile tra il detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, Patrizio Vastarella, e il figlio Antonio, anch'egli ristretto e sottoposto al medesimo regime. Il Ministero deduceva che il Tribunale si era arrogato un potere riservato all'Amministrazione penitenziaria e ad altro organo dello Stato, autorizzando il colloquio senza aver preventivamente acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) competente, come previsto dalla circolare D.A.P.; in tal modo il Tribunale avrebbe disapplicato la circolare D.A.P. n. 3676/6126 e omesso di valutare adeguatamente i profili di rischio legati al fatto che entrambi i soggetti fossero appartenenti al medesimo circuito criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza di Milano, rimettendo la materia per nuovo giudizio al medesimo Tribunale. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'ammissione del detenuto in regime 41-bis a colloqui telefonici o audiovisivi con un familiare analogamente ristretto non può essere disposta senza la preventiva acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione Distrettuale Antimafia competente e senza che tale parere sia adeguatamente considerato nell'istruttoria amministrativa e, se del caso, in quella giudiziale. Perciò l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale senza la preventiva acquisizione del parere della D.D.A. è stata annullata.
Norme richiamate
Attribuisce il regime detentivo speciale; la Corte riconosce che il regime non esclude, in linea di principio, colloqui controllabili a distanza con familiari detenuti, ma pone esigenze di bilanciamento con le esigenze di sicurezza che giustificano restrizioni e cautele specifiche.
art. 35-bis, comma 3 Ord. pen.
Richiamato dal ricorso come norma rilevante per la regolamentazione dei contatti e delle misure cautelari; la Corte non nega rilievo ma pone l'accento sull'esigenza di acquisizione del parere della D.D.A. per i colloqui tra ristretti.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Citato dal ricorrente nell'impugnazione; la Corte non entra in un'interpretazione estesa di questa disposizione nel testo ma la include nell'ambito delle norme attinenti alle misure per la sicurezza.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme; la Corte lo utilizza per dichiarare il vizio di diritto nell'omessa acquisizione del parere D.D.A.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il riassunto del motivo di ricorso ai fini della cassazione; impiegato per la formulazione sintetica del motivo.
Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 (art. 16.2) / Circolare D.A.P. n. 3676/6126
"eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
La Corte interpreta la circolare nel senso che, per i colloqui tra detenuti entrambi sottoposti a 41-bis, la Direzione d'istituto deve richiedere e acquisire il parere non vincolante della D.D.A. competente; tale parere, pur non vincolante, è strumento conoscitivo imprescindibile per il bilanciamento fra esigenze di sicurezza e diritto ai rapporti familiari.
Massime di principio
- Per colloqui audiovisivi o telefonici tra detenuti entrambi sottoposti al regime 41-bis, la Direzione dell'istituto deve preventivamente richiedere e acquisire il parere non vincolante della Direzione Distrettuale Antimafia competente prima di autorizzare il contatto.
- Il parere della D.D.A., sebbene non vincolante, è un elemento istruttorio imprescindibile: la sua mancanza rende illegittima qualsiasi autorizzazione che non abbia valutato il patrimonio informativo da essa fornito.
- Il Tribunale di sorveglianza non può sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nel compito istruttorio richiesto dalla circolare: può comunque sindacare la decisione amministrativa ma nell'ambito di un procedimento che abbia rispettato gli obblighi istruttori (acquisizione del parere D.D.A.).
- Il diritto del detenuto a mantenere rapporti familiari è compatibile con il regime 41-bis solo se esercitato con modalità che garantiscano la sicurezza interna ed esterna; il bilanciamento domanda un'accurata valutazione degli elementi di rischio concreti e attuali.
- L'autorizzazione a colloqui tra ristretti può essere concessa in via di principio, ma è subordinata a cautele tecniche e preliminari valutazioni di sicurezza: la semplice affermazione del vincolo familiare non è sufficiente a superare l'onere istruttorio e cautelare.
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