Sentenza del 16/12/2024 n. 7571 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Iva - Compensazione orizzontale - Crediti superiori a 15.000,00 euro - Visto di conformità - Mancata apposizione - Costituisce violazione meramente formale sanzionabile in misura fissa e non proporzionale - Accoglimento parziale - Rimborso del tributo compensato - Pretesa illegittima in presenza di violazione formale - Pretesa, nel caso di specie, non censurata in primo grado - Nuova domanda non proponibile in appello - Rigetto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Appello dell'Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della banca e disposto il rimborso integrale di parte di un credito IRES (derivante da ritenute su interessi), contestando la decisione del primo giudice ritenuta carente di motivazione. L'Ufficio aveva limitato il rimborso sostenendo che per ritenute per ? 13.148,00 (anno 2007) mancavano adeguate certificazioni negli estratti conto prodotti.
La decisione
L'appello è stato respinto; la sentenza di primo grado è confermata. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta dal resistente (attestazione/equivalente del sostituto d'imposta e prospetto riepilogativo) fosse idonea a dimostrare l'esistenza del credito e che l'Amministrazione, in quanto depositaria della documentazione probatoria, avrebbe potuto e dovuto eccepire l'inesistenza del credito presentando prove contrarie (modelli F24 ecc.). Per tali ragioni la corte ha ritenuto assodato l'onere probatorio del creditore e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 58, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in appello nel rispetto del contraddittorio; la corte richiama questo principio per affermare che l'Amministrazione avrebbe potuto integrare la prova documentale in suo possesso.
principio di leale collaborazione (giurisprudenziale)
Imposta un obbligo di collaborazione tra le parti nel processo; l'Amministrazione, detentrice di documenti rilevanti, deve contribuire all'accertamento della verità materiale fornendo elementi quando ne ha la disponibilità.
principio della vicinanza della prova (giurisprudenziale, richiamato in Cass.)
Quando la prova è in possesso dell'Amministrazione, grava su quest'ultima l'onere di produrla o di confutare le produzioni del contribuente; ciò giustifica l'accoglimento del ricorso del creditore quando l'Ufficio non contraddice adeguatamente la documentazione.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18758/14; Cass. n. 1704/13; Cass. n. 14942/13; Cass. n. 31224/17; Cass. n. 25736/22; Cass. n. 5289/2020; Cass. n. 901/2019
La giurisprudenza citata è usata per consolidare i principi secondo cui il giudice tributario valorizza la documentazione prodotta dal contribuente e richiede all'Amministrazione di esibire documenti in suo possesso quando ne è rilevante l'apporto probatorio.
Massime di principio
- Se il contribuente produce documentazione idonea (anche documenti equipollenti all'attestazione del sostituto d'imposta) il giudice può riconoscere il diritto al rimborso anche in assenza della certificazione 'ideale', salvo che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza del credito.
- Quando l'Amministrazione detiene documenti necessari per confutare la pretesa del contribuente, grava su di essa l'onere di produrli; il mancato apporto documentale dell'Ufficio può favorire l'accoglimento del ricorso del contribuente.
- In appello è possibile produrre nuovi documenti rispettando il contraddittorio (art. 58 d.lgs. 546/1992), ma non sono ammesse nuove domande che contrastino il divieto di 'nuove domande' in appello: le censure nuove che introducono domande diverse da quelle già decise in primo grado possono essere inammissibili.
- La motivazione della decisione deve valutare concretamente la documentazione probatoria: argomentazioni generiche dell'Amministrazione sulla carenza di motivazione possono essere ritenute insufficienti se non indicano specifici elementi ostativi al riconoscimento del credito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le questioni sono controverse e sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano equità nella distribuzione degli oneri processuali.
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