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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27607/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ordinante)

La controversia

La società aveva eseguito, tra il 2009 e il 2011, lavori di fornitura e installazione di impianti fotovoltaici in subappalto. Per il credito residuo di euro 214.139,70 ottenne un decreto ingiuntivo. Con un accordo del 14 aprile 2012, le parti convennero che, a fronte del pagamento dell’importo ingiunto, sarebbe stata prestata una garanzia di euro 60.000 per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori in un cantiere, secondo quanto eventualmente risultante da una consulenza tecnica. Il 16 maggio 2012 la banca rilasciò, su richiesta della società e a favore della committente, una fideiussione a prima richiesta per euro 60.000. Secondo la società, l’operatività della garanzia era subordinata a una transazione che non fu mai sottoscritta. La beneficiaria escusse la garanzia il 20 dicembre 2012, prima del deposito della consulenza tecnica, e ottenne successivamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro la banca. Dopo l’esecuzione forzata, la banca pagò euro 60.000 e addebitò sul conto della società euro 66.086,44. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 14 aprile 2016, accolse l’opposizione della banca e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo abusiva l’escussione perché anteriore al deposito della consulenza. La società convenne quindi la banca davanti al Tribunale di Padova, chiedendo euro 66.086,44 e sostenendo che la banca, pur potendo contrastare l’escussione, non aveva adeguatamente tutelato l’ordinante: in particolare, non aveva chiesto alla beneficiaria una cauzione e non aveva svolto le iniziative difensive necessarie, benché disponesse di elementi sull’abusività della richiesta. Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo che, in caso di escussione abusiva, il garante non potesse rivalersi sull’ordinante ma dovesse agire contro la beneficiaria; condannò la banca a pagare euro 66.086,44, oltre agli interessi indicati in sentenza, e compensò le spese. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1391/2024 del 18 luglio 2024, accolse l’appello principale della banca, ricondusse il rapporto tra garante e ordinante alla disciplina del mandato e rigettò la domanda, condannando la società alla restituzione di euro 84.128,07 oltre interessi legali; dichiarò assorbiti il secondo motivo d’appello della banca e l’appello incidentale della società sulle spese, che furono compensate. La società ricorse per cassazione con tre motivi: il primo denunciava, tra l’altro, omesso esame delle prove dell’abusività dell’escussione e nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla condotta concreta della banca; il secondo lamentava l’insufficiente motivazione circa il mancato adeguamento al precedente di Cass. n. 16286/2019; il terzo denunciava falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dei principi sulla rivalsa del garante autonomo, sostenendo che la banca, consapevole dell’indebito, avrebbe dovuto ripetere il pagamento dalla beneficiaria anziché addebitarlo all’ordinante.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo per nullità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La Corte territoriale aveva individuato nella condotta concreta della banca il fatto decisivo per stabilire se, nonostante l’abusività dell’escussione, fosse conservato il diritto di rivalsa verso l’ordinante; tuttavia, aveva enunciato in astratto che il garante conserva la rivalsa se ha fatto tutto quanto poteva e doveva fare, senza chiarire se la banca disponesse di prove pronte e liquide dell’abuso, quale diligenza avesse concretamente impiegato e quale rilievo avessero gli elementi e le specifiche omissioni dedotte dalla società. La motivazione risultava quindi apodittica e non consentiva di ricostruire il ragionamento decisorio. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., denunciata con il primo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione sulla questione decisiva è apodittica e non espone in concreto il percorso logico seguito, al punto da non rendere ricostruibili i fatti e le ragioni della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione, come violazione di legge costituzionalmente rilevante, quando attenga all’esistenza della motivazione in sé e risulti dal testo della sentenza, nelle ipotesi della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

    Il vizio di motivazione rileva ai sensi del n. 4 quando la carenza investe l’esistenza stessa della motivazione nei casi indicati; nella controversia, la motivazione apparente sulla condotta della banca ha determinato la nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione, come violazione di legge costituzionalmente rilevante, quando attenga all’esistenza della motivazione in sé e risulti dal testo della sentenza, nelle ipotesi della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

    Il n. 5 non consente una generale revisione della valutazione dei fatti; il vizio motivazionale denunciabile in cassazione riguarda, secondo la sentenza, le anomalie che incidono sull’esistenza della motivazione in sé e che emergono dal testo della decisione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
  • Quando il giudice individua nella condotta concreta del garante il fatto decisivo per stabilire se questi conservi la rivalsa verso l’ordinante dopo un’escussione abusiva, deve spiegare quali condotte siano state tenute e come gli elementi probatori disponibili incidano sulla valutazione; una mera affermazione che il garante abbia fatto tutto quanto poteva e doveva fare non costituisce motivazione sufficiente.
  • La motivazione deve confrontarsi con le specifiche allegazioni delle parti rilevanti per la decisione e distinguere la condotta del garante da quella dell’ordinante, senza utilizzare elementi riferibili a quest’ultimo come se dimostrassero, senza spiegazione, la diligenza del garante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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