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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32708/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società, qualificatasi come mandataria di un'altra società finanziaria, ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione depositata il 6 dicembre 2019, deducendo che nel dispositivo fosse stato indicato erroneamente il nominativo della parte controricorrente a favore della quale erano state liquidate le spese di lite. In particolare, si lamentava che nel dispositivo fosse riportata una denominazione non corrispondente a quella già risultante nell'intestazione e nella motivazione dell'ordinanza, dove invece la parte era correttamente indicata con la qualifica di mandataria della società finanziaria. L'istanza veniva proposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., per emendare un errore materiale risultante dagli atti e dal fascicolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale, osservando che dall'ordinanza richiamata e dall'esame del fascicolo emergeva l'errore denunciato. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 31915/2019, stabilendo che la parte erroneamente indicata come beneficiaria della liquidazione delle spese debba leggersi nel modo corretto, ossia con la denominazione completa della società mandataria della società finanziaria. Ha inoltre mandato alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza in calce all'ordinanza corretta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La norma è richiamata come base per emendare un errore materiale contenuto in un'ordinanza della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione, quando sia riconoscibile dal testo dell'ordinanza e dagli atti di causa, può essere corretto con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
  • Ai fini della correzione dell'errore materiale rileva la coerenza tra intestazione, motivazione e dispositivo: se il dispositivo contiene una mera inesattezza nominativa in contrasto con il resto del provvedimento e con il fascicolo, l'errore è emendabile.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale, ma serve a riportare il provvedimento alla sua esatta formulazione formale, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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