Cassazione Civile, Ordinanza n. 32708/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società, qualificatasi come mandataria di un'altra società finanziaria, ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione depositata il 6 dicembre 2019, deducendo che nel dispositivo fosse stato indicato erroneamente il nominativo della parte controricorrente a favore della quale erano state liquidate le spese di lite. In particolare, si lamentava che nel dispositivo fosse riportata una denominazione non corrispondente a quella già risultante nell'intestazione e nella motivazione dell'ordinanza, dove invece la parte era correttamente indicata con la qualifica di mandataria della società finanziaria. L'istanza veniva proposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., per emendare un errore materiale risultante dagli atti e dal fascicolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale, osservando che dall'ordinanza richiamata e dall'esame del fascicolo emergeva l'errore denunciato. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 31915/2019, stabilendo che la parte erroneamente indicata come beneficiaria della liquidazione delle spese debba leggersi nel modo corretto, ossia con la denominazione completa della società mandataria della società finanziaria. Ha inoltre mandato alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza in calce all'ordinanza corretta.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base per emendare un errore materiale contenuto in un'ordinanza della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione, quando sia riconoscibile dal testo dell'ordinanza e dagli atti di causa, può essere corretto con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- Ai fini della correzione dell'errore materiale rileva la coerenza tra intestazione, motivazione e dispositivo: se il dispositivo contiene una mera inesattezza nominativa in contrasto con il resto del provvedimento e con il fascicolo, l'errore è emendabile.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale, ma serve a riportare il provvedimento alla sua esatta formulazione formale, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →