Cassazione Penale, Ordinanza n. 41350/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione delle questioni dedotte. La sentenza di appello resta quindi ferma nei suoi effetti quanto all'affermazione di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/04/2025, ma il provvedimento non indica il reato contestato né riporta specificamente i contenuti dell'imputazione. Dall'ordinanza emerge solo che il motivo unico di ricorso censurava l'accertamento di responsabilità, lamentando vizi di motivazione della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo assolutamente generico, poiché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della Corte territoriale e privo dell'indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe affetta da evidenti vizi motivazionali.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo del tutto generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per censurare l'accertamento di responsabilità, il ricorrente deve indicare in modo specifico gli effettivi vizi della motivazione, spiegando perché la decisione di merito sarebbe illogica o carente.
- La mera affermazione di errori motivazionali, non sorretta da argomentazioni puntuali e correlate alla sentenza impugnata, non consente l'esame nel merito del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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