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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25194/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di condanna emessa nei precedenti gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo in relazione a un fatto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che la motivazione di merito aveva dato conto dei precedenti dell'imputato per delitti della stessa natura, della perdurante inclinazione a delinquere, della maggiore pericolosità sociale emersa anche nel 2018 e delle modalità di commissione della condotta, descritte come professionali, con conseguente giustificazione del giudizio sfavorevole sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; dalla sentenza emerge che il fatto è stato ritenuto sussumibile nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • recidiva

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso l'accoglimento della doglianza difensiva sul punto, valorizzando precedenti specifici, inclinazione a delinquere, maggiore pericolosità sociale e modalità professionali della condotta.

  • spese processuali

    Conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale effetto della inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa valutazione a una motivazione di merito non manifestamente illogica, che abbia già dato conto di precedenti specifici e di elementi sintomatici di una persistente capacità delittuosa.
  • Nel giudizio sulla recidiva, il giudice può valorizzare la reiterazione di delitti della stessa natura, la perdurante inclinazione al reato, la maggiore pericolosità sociale e le concrete modalità esecutive della condotta, anche se descritte come professionali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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