Cassazione Civile, Ordinanza n. 17680/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese della fase di legittimità, in considerazione dell'accettazione da parte del controricorrente della richiesta di compensazione. La Corte ha anche rilevato che, per la tipologia di esito, non doveva provvedersi sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 29 ottobre 2012 con cui una parte si obbligava a trasferire agli odierni ricorrenti il 51% delle quote di una società a responsabilità limitata. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava la parziale risoluzione del preliminare ai sensi dell'art. 1456 c.c., ritenendo validamente operante una clausola risolutiva espressa inserita nell'art. 5 del contratto, che prevedeva la risoluzione automatica dell'obbligazione di cessione delle residue quote se il contratto definitivo non fosse stato concluso entro il 31 dicembre 2013. I ricorrenti avevano sostenuto di non aver rinunciato alla clausola, avendone anzi dichiarato l'intenzione di avvalersi con una prima missiva del 27 gennaio 2014, con la quale concedevano una proroga del termine ma avvertivano della possibile applicazione della clausola in caso di ulteriore inadempimento, e con una seconda missiva del 19 marzo 2014, in cui ribadivano di non avere rinunciato alla clausola e di averla già fatta valere. In cassazione, tuttavia, i ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso con atto sottoscritto e depositato telematicamente; la controparte ha accettato la regolamentazione delle spese richiesta dai ricorrenti.
Norme richiamate
La clausola risolutiva espressa, se validamente pattuita e non rinunciata, consente la risoluzione automatica dell'obbligazione al verificarsi dell'inadempimento previsto dalle parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la parte che ha proposto ricorso rinuncia e la controparte accetta la richiesta di compensazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese della fase di legittimità.
- La presenza di una clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione automatica del rapporto al verificarsi dell'inadempimento dedotto in clausola, salvo rinuncia della parte interessata; una successiva manifestazione di volontà può essere rilevante solo se idonea a integrare una rinuncia, da valutarsi in concreto.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17530/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17534/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17535/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →