Cassazione Civile, Ordinanza n. 09857/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la domanda reiterata di protezione internazionale e di protezione umanitaria, ritenendo non allegati nuovi elementi utili. In Cassazione ha dedotto, con cinque motivi, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi: i primi tre miravano a contestare la mancata valutazione di un affidavit relativo ai fatti narrati e ai timori rappresentati, senza però precisarne il contenuto e in modo improprio riferendo la censura anche al precedente giudice che aveva esaminato la prima domanda, senza chiarire l'esito di eventuali impugnazioni; il quarto censurava l'asserito deficit di tutela individuale offerta dalle istituzioni nigeriane rispetto alle persecuzioni presenti nel Paese; il quinto riguardava il diniego della protezione per motivi umanitari. La sostanza delle doglianze chiedeva una nuova valutazione del merito circa credibilità del racconto e situazione del Paese di origine.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché aspecifici e perché sollecitavano una rivalutazione di giudizi di fatto già motivatamente compiuti dal giudice di merito, sia sulla credibilità del racconto sia sulle condizioni di sicurezza in Nigeria. Anche i motivi residui non incrinavano la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si fondava su valutazioni fattuali e fonti informative richiamate. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero si è limitato a depositare una nota per la partecipazione all'udienza senza svolgere attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione del ricorso con rigetto/inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente lamentare in modo generico la mancata valutazione di un atto o documento senza indicarne concretamente il contenuto e la decisività.
- Il ricorso è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, specie sulla credibilità del richiedente e sulla situazione del Paese di origine.
- In tema di protezione internazionale e umanitaria, la Cassazione non rilegge il fatto se il giudice di merito ha motivato in modo congruo sulle dichiarazioni del richiedente e sulle fonti informative utilizzate.
- L'assenza di attività difensiva effettiva della parte resistente può comportare la mancata regolazione delle spese, pur in presenza della sua costituzione formale.
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