Cassazione Civile, Ordinanza n. 23755/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio; non ha pronunciato sulle spese poiché la parte intimata non si era costituita.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 139/2018. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione in data 1.6.2023. La parte intimata non si è costituita. La Corte ha quindi rilevato che non era necessaria l'accettazione della rinuncia e che non occorreva provvedere sulle spese di lite.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; l'accettazione della rinuncia non è necessaria se la parte intimata non si è costituita.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- Se la parte intimata non si costituisce, la rinuncia non richiede accettazione e il giudice non deve provvedere sulle spese.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce ogni esame del merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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