Cassazione Penale, Ordinanza n. 11422/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta relativa alla commercializzazione online di prodotti con indicazioni e schede tecniche asseritamente incompatibili. In origine la contestazione riguardava l'art. 517 c.p.; i giudici di merito avevano però escluso tale reato e riqualificato il fatto nella diversa ipotesi di tentata frode nell'esercizio del commercio ex artt. 56 e 515 c.p. Con il primo motivo si deduceva violazione dell'art. 521 c.p.p., sostenendo che la riqualificazione avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, poiché il fatto ritenuto in sentenza sarebbe stato diverso da quello contestato e sarebbe stato necessario trasmettere gli atti al pubblico ministero. Con il secondo motivo si contestava la configurabilità del tentativo ex artt. 56 e 515 c.p., lamentando che la sentenza non avesse individuato atti idonei e univoci diretti alla commissione del reato, né avesse dimostrato che il sito indicato fosse effettivamente riferibile al ricorrente o strutturato per la vendita online in modo concretamente idoneo a concludere acquisti. Con il terzo motivo si denunciava la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., assumendo che gli elementi probatori fossero insufficienti o contraddittori e che, al più, avrebbe dovuto pronunciarsi assoluzione per dubbio ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i tre motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata. Il primo motivo è stato respinto perché la riqualificazione giuridica operata dal giudice di merito è stata considerata una diversa e meno grave qualificazione del medesimo fatto, adeguatamente descritto nel capo di imputazione, quindi non lesiva dell'art. 521 c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato come sollecitazione a una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, mentre la Corte ha richiamato la motivazione d'appello che fondava la responsabilità sulla querela, sulle stampe dei siti web, sulle dichiarazioni del teste e sulla riconducibilità all'imputato delle schede tecniche e dei prodotti. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo se il fatto ritenuto in decisione è eterogeneo rispetto a quello contestato, oppure se il capo d'imputazione non consente di ricavare gli elementi costitutivi del reato ritenuto; nel caso esaminato la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto non ha integrato violazione.
richiamato per la configurabilità del tentativo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che pretendeva una nuova valutazione degli atti idonei e univoci diretti alla consumazione del reato.
norma ritenuta correttamente applicabile nella diversa qualificazione del fatto come tentata frode nell'esercizio del commercio, sulla base della pubblicazione online di beni con schede tecniche riferite ad altri prodotti.
la contestazione originaria era riferita a questa fattispecie, ma i giudici di merito l'avevano esclusa procedendo a una riqualificazione giuridica del fatto.
la doglianza è stata reputata generica, perché si limitava ad affermare l'insufficienza del compendio probatorio senza indicare specifici elementi di contraddizione o insufficienza idonei a imporre l'assoluzione.
richiamato per affermare la procedura camerale applicabile in caso di inammissibilità del ricorso.
la Corte ha precisato che non trova applicazione il comma 1-bis quando si procede ai sensi dell'art. 610 c.p.p., con decisione in camera di consiglio senza partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
richiamato quanto alla richiesta di trattazione in camera di consiglio con partecipazione delle parti.
Massime di principio
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza non ricorre quando il giudice attribuisce al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica, purché la contestazione originaria consenta all'imputato di comprendere e difendersi rispetto agli elementi essenziali del fatto ritenuto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una lettura alternativa delle prove, salvo che si indichino specifici travisamenti delle risultanze processuali.
- La deduzione del tentativo punibile richiede la contestazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; tuttavia, una censura che contesti in astratto la sufficienza della motivazione senza misurarsi con l'accertamento di merito è inammissibile.
- La doglianza fondata sull'art. 530, comma 2, c.p.p. deve evidenziare puntualmente perché il quadro probatorio sarebbe insufficiente o contraddittorio; formule generiche che si limitano a invocare un dubbio non superano il vaglio di specificità.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non mira a verificare se la ricostruzione dei fatti sia la migliore possibile, ma solo se sia logicamente plausibile e non manifestamente illogica.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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