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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27324/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria relativa alla vendita di un immobile, effettuata da un soggetto poi indicato come debitore in favore della società ricorrente. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omessa valutazione di risultanze istruttorie rilevanti per la determinazione del prezzo di acquisto e per la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente (scientia damni). Ha lamentato in particolare l'omesso esame di un documento prodotto nel primo grado, di un verbale di udienza relativo a una deposizione resa in altra procedura, nonché l'erronea valutazione di altre prove testimoniali. In sostanza, il ricorso mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine ai presupposti della revocatoria e alla lettura degli atti negoziali richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso richiamava numerosi atti e documenti senza riprodurne il contenuto rilevante né indicarne con precisione la collocazione processuale nei fascicoli. Ha inoltre affermato che le censure erano dirette, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi osservato che anche la valutazione dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. spetta al giudice di merito, così come l'interpretazione degli atti negoziali, salvo il controllo sul rispetto dei canoni legali di ermeneutica, che nel caso non risultava specificamente dedotto. Infine, ha escluso che fosse scrutinabile la doglianza sulla mancata ammissione di prove, mancando la dimostrazione della decisività del mezzo istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria è accertamento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo formulato come omesso esame di risultanze istruttorie non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando si fondano le censure su atti e documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne specificamente la sede processuale e la collocazione nei fascicoli; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione dei contratti e, in generale, degli atti negoziali spetta al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, non una diversa lettura del fatto negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancata ammissione di una prova è censurabile solo se si deduce la violazione del diritto alla prova per preclusioni o valutazioni di inammissibilità non giustificate e, comunque, quando sia illustrata la decisività del mezzo istruttorio.

  • artt. 276, ult. co., c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati solo per la nomina del Presidente quale estensore in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di documenti o prove, il ricorrente deve specificare in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati e la loro esatta collocazione processuale; il mero richiamo o riassunto generico non soddisfa il requisito di autosufficienza.
  • Non è consentito trasformare il vizio motivazionale o l'omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, perché la Corte di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • L'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi denunciabili e specificamente dedotti.
  • L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per ottenere una diversa lettura delle clausole o della volontà negoziale.
  • La censura relativa alla mancata ammissione di un mezzo istruttorio è ammissibile solo se si indica la decisività della prova e si deduce una reale lesione del diritto alla prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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