Cassazione Civile, Ordinanza n. 13759/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da una creditrice nei confronti di una banca debitrice, con ulteriori terzi pignorati. Dopo una prima opposizione dell'istituto di credito e una serie di decisioni nei gradi di merito e in sede esecutiva, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di Pace. La ricorrente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza in Cassazione, articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 10 e 17 c.p.c., sostenendo che il regolamento devolve alla Corte tutte le questioni di competenza; 2) violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe errato nel determinare il valore della causa in base al solo importo precettato, senza considerare che nell'opposizione era stata chiesta anche la declaratoria di infondatezza dell'eccezione di compensazione e l'accertamento di un credito della ricorrente superiore a quello opposto in compensazione; 3) tardività della decisione sulla competenza, essendo intervenuta oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c., nonostante l'eccezione di incompetenza fosse stata già sollevata dalla banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non idoneo a censurare specificamente la ratio della decisione impugnata; ha accolto il secondo motivo, affermando che, in una opposizione esecutiva in cui si discuta anche di un'eccezione riconvenzionale di compensazione e della contrapposta domanda del creditore-opponente di accertamento di un proprio credito, la competenza per valore va determinata considerando la natura e il contenuto complessivo delle domande, non soltanto l'importo precettato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione e per la sopravvenienza della pronuncia di legittimità chiarificatrice. La Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui, ai fini della rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico.
Norme richiamate
Per la determinazione della competenza per valore rileva il cumulo delle domande proposte nel medesimo processo contro lo stesso soggetto.
In esecuzione forzata la competenza per valore va riferita all'importo precettato, senza considerare l'aumento ex art. 546 c.p.c.; tale criterio però si coordina con la regola generale sul cumulo di domande.
L'eccezione di compensazione, quando si traduce in eccezione riconvenzionale, non può essere trattata come del tutto irrilevante ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio.
Richiamato ai fini della ripartizione della competenza per valore tra Giudice di Pace e Tribunale.
Richiamato ai fini della competenza per valore del tribunale in relazione al valore della domanda complessiva.
Richiamato ai fini del criterio di determinazione del valore della causa.
Richiamato per il termine di preclusione alla rilevazione dell'incompetenza nel regime successivo alla legge n. 69/2009.
Usato come parametro temporale per la dedotta tardività della pronuncia sulla competenza.
La censura priva di specifica critica della decisione impugnata integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
La rimessione alle Sezioni Unite presuppone un contrasto sincronico tra sezioni semplici, non meramente diacronico.
Richiamato nella fase esecutiva per la sospensione della procedura a seguito di opposizione.
L'aumento della metà previsto dalla norma non incide sul criterio di determinazione del valore ex art. 17 c.p.c.
L'eventuale pretestuosità della domanda ulteriore o accessoria può rilevare ai fini della responsabilità aggravata, ma non esclude la cognizione del giudice sulla domanda stessa.
La nullità dell'atto introduttivo della domanda ulteriore o accessoria non priva il giudice del potere di rilevarla e consentirne la sanatoria.
Le spese possono essere compensate in presenza di novità della questione o di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. ampliando i casi di compensazione delle spese secondo il testo vigente.
Ha riformulato l'art. 38 c.p.c., fissando la preclusione alla rilevazione officiosa dell'incompetenza all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Convertito nella legge n. 162/2014, è richiamato per la disciplina vigente delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la determinazione della competenza per valore non può arrestarsi al solo importo del precetto quando l'oggetto del processo sia ampliato da domande o eccezioni che incidono sul petitum sostanziale complessivo.
- L'eccezione di compensazione sollevata dal creditore-opponente può costituire un'eccezione riconvenzionale e deve essere valutata nel contesto complessivo delle domande ai fini della competenza per valore.
- La pretesa che una domanda ulteriore sia pretestuosa può, al più, rilevare ai fini della responsabilità aggravata, ma non consente di escludere la cognizione del giudice sulla domanda proposta.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non individua specificamente l'errore della decisione impugnata e non si confronta con le sue ragioni giustificative.
- Ai fini della rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra sezioni semplici deve essere attuale e sincronico; il mero mutamento evolutivo della giurisprudenza non impone la rimessione.
- Le spese possono essere compensate quando la questione decisa è sopravvenutamente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità ed è quindi connotata da novità o da altre gravi ed eccezionali ragioni.
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