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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24003/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo alla giudicabilità di fatti di lesioni volontarie lievissime commesse da Cesare Rampin in danno della convivente Denise Faggian il 30 agosto 2017: il Tribunale di Venezia si era dichiarato incompetente sostenendo che, ratione temporis, l'aggravante della convivenza non si applicava e che il reato fosse procedibile a querela (competenza del giudice di pace); il Giudice di pace di Dolo ha sollevato il conflitto sostenendo l'opposto.

La decisione

La Corte ha deciso che la competenza è del Tribunale di Venezia. Ha ritenuto corretta la determinazione temporale secondo cui la legge n.4/2018 (che estende l'aggravante alla "convivente") si applica solo ai fatti commessi dal 16 febbraio 2018 e quindi il fatto del 30 agosto 2017 è procedibile a querela; tuttavia, per effetto della novella introdotta dal d.l. 93/2013 (art. 2, co. 4-bis) che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. 274/2000, le lesioni lievissime commesse in danno del convivente sono comunque ricomprese nella competenza del Tribunale. Conseguenza: prevale la competenza del Tribunale di Venezia e gli atti devono essere trasmessi a quest'ultimo.

Norme richiamate

  • art. 577, comma 1, n. 1, codice penale

    Si tratta dell'aggravante prevista per delitti commessi nei confronti di specifiche persone legate alla vittima; la modifica che include espressamente il "convivente" è stata operata dalla legge n.4/2018, ma con efficacia dal 16 febbraio 2018.

  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4, art. 2, comma 1, lett. a)

    Ha introdotto il "convivente" tra i soggetti passivi dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p.; tuttavia la disposizione si applica solo ai fatti commessi dal 16 febbraio 2018 in poi, quindi non al fatto del 30 agosto 2017.

  • D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 2, co. 4-bis)

    La novella ha inciso sulla competenza introducendo una disciplina che, per i reati espressione di violenza domestica, ha trasferito la competenza dal giudice di pace al Tribunale anche per fattispecie procedibili a querela quando la vittima è uno dei soggetti indicati.

  • D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a)

    "il giudice di pace è competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente (...)"

    Nella versione risultante dalla novella del 2013 l'art. 4 esclude la competenza del giudice di pace per determinate fattispecie commesse contro i soggetti elencati nell'art. 577 (e contro il convivente), determinando quindi la competenza del Tribunale anche se la fattispecie è procedibile a querela.

Massime di principio

  • La competenza per reati di violenza domestica va valutata non solo in base alla procedibilità (querela vs azione d'ufficio) ma anche in base alle modifiche legislative che trasferiscono specifiche fattispecie alla competenza del Tribunale.
  • Le modifiche normative hanno efficacia temporale: verificare sempre la data del fatto rispetto alla decorrenza della nuova norma (principio di irretroattività delle norme penali più gravose e regole transitorie).
  • Una fattispecie commessa prima dell'entrata in vigore di una norma che introduce un'aggravante può comunque rimanere attribuita al Tribunale se una precedente novella ha già trasferito la competenza per reati contro determinate categorie di vittime.
  • In caso di contrasto tra decisioni di diversi giudici sulla competenza, il conflitto è risolto dal giudice superiore che interpreta in via definitiva l'assetto competenziale alla luce delle norme vigenti e delle loro decorrenze.
  • Sempre verificare il testo e la portata delle norme che disciplinano la competenza (es. art. 4 d.lgs. 274/2000) e le eventuali clausole transitorie o disposizioni di conversione dei decreti-legge che possono aver alterato l'attribuzione di competenza.

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