Cassazione Civile, Ordinanza n. 34370/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento netto di euro 2.016,10, oltre accessori, a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro insolvente, per il periodo settembre-novembre 2010, nell'ambito di un rapporto di lavoro cessato l'8 novembre 2010 e a fronte dell'ammissione del relativo credito allo stato passivo del fallimento della società datrice. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto per la copertura del Fondo, dovesse farsi riferimento alla richiesta di intervento ispettivo presentata alla Direzione territoriale del lavoro il 1 settembre 2011, considerata iniziativa idonea a far valere in giudizio il credito, culminata poi nella diffida accertativa con efficacia di titolo esecutivo del 22 marzo 2012. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992 in relazione all'art. 11, comma 1, d.lgs. 124/2004, sostenendo che la semplice richiesta di intervento ispettivo non costituisce atto idoneo a far decorrere il termine dei dodici mesi, poiché l'amministrazione conserva una mera facoltà discrezionale di attivare il tentativo di conciliazione; secondo il ricorrente, solo un atto effettivamente diretto a far valere il credito in giudizio, o comunque la formazione di un titolo esecutivo, può assumere rilievo ai fini del Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini dell'individuazione del periodo di dodici mesi precedente la procedura concorsuale rilevante per l'intervento del Fondo di garanzia, non è sufficiente la mera richiesta di intervento ispettivo alla Direzione territoriale del lavoro, trattandosi di semplice sollecitazione di un'attività amministrativa discrezionale. Potrà invece assumere rilievo, in linea generale, il provvedimento che attribuisca alla diffida accertativa valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, ma non la sola istanza iniziale di intervento. Di conseguenza, le ultime tre mensilità richieste non rientravano nel periodo coperto dalla garanzia secondo il criterio corretto, e la decisione di merito è stata annullata.
Norme richiamate
disciplina l'intervento del Fondo di garanzia INPS per i crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità maturate nel periodo rilevante rispetto alla procedura concorsuale.
art. 11, comma 1, d.lgs. 124/2004
la richiesta di intervento ispettivo può condurre all'avvio del tentativo di conciliazione, ma l'amministrazione conserva una facoltà discrezionale; la mera richiesta non equivale ad atto di iniziativa volto a far valere in giudizio il credito.
art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 124/2004
la diffida accertativa emessa dagli organi ispettivi, e resa titolo esecutivo con provvedimento del direttore in mancanza di conciliazione, può integrare un titolo stragiudiziale rilevante ai fini del credito lavorativo.
art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.
il titolo esecutivo di formazione stragiudiziale espressamente previsto dalla legge è idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
richiamato solo per la presentazione delle memorie nel procedimento in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, il termine di dodici mesi va computato a ritroso dalla data dell'atto di iniziativa idoneo a far valere in giudizio il credito, non dalla mera apertura della procedura concorsuale.
- La semplice richiesta di intervento ispettivo all'autorità amministrativa del lavoro non costituisce, di per sé, un atto di iniziativa giudiziaria o equiparabile, quando l'avvio della procedura conciliativa è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione.
- Può invece assumere rilievo un atto che consacri il credito in un titolo utilmente eseguibile, come la diffida accertativa resa esecutiva nei modi previsti dalla legge.
- Nel valutare la copertura del Fondo di garanzia occorre distinguere tra iniziative meramente sollecitatorie dell'attività amministrativa e atti che realizzano concretamente la tutela del credito in forma esecutiva.
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