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Ordinanza

Ordinanza n. 2515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 640/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa sociale)

Prevale il privato

La controversia

L'azienda sanitaria ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza collegiale del TAR Puglia. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello, ma dà atto che l'appellata aveva prospettato un periculum in mora connesso all'esecuzione di un giudicato amministrativo da parte dell'organo commissariale, operante quale ausiliario del giudice dell'ottemperanza. Sono stati riservati alla cognizione di merito i profili di ammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non ravvisabili, allo stato, i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile necessari per concedere la tutela interinale. Il periculum prospettato dalla società appellata riguarda l'esecuzione di un giudicato amministrativo da parte dell'organo commissariale; tuttavia, i provvedimenti commissariali ancora da emanare potranno essere contestati mediante rituale reclamo secondo la disciplina processuale applicabile. I profili di ammissibilità dell'impugnazione sono stati riservati alla fase di merito. L'azienda sanitaria appellante è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge. È stata fissata la discussione del merito per il 14 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente ravvisabile allo stato degli atti.
  • Quando il periculum deriva da provvedimenti commissariali ancora da emanare nell'ambito dell'esecuzione di un giudicato, la possibilità di impugnarli mediante gli strumenti processuali previsti per il giudizio di ottemperanza può escludere, allo stato, l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio cautelare.
  • La valutazione cautelare può essere definita senza anticipare la decisione sui profili di ammissibilità dell'impugnazione, quando questi ultimi sono riservati alla cognizione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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