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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02607/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva agito contro una Regione e un Comune chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da comportamenti scorretti idonei a ingenerare un legittimo affidamento nella realizzazione di un parco eolico. Il progetto era rimasto incompiuto per una serie di vicende del procedimento amministrativo, contenziosi amministrativi, un procedimento penale con sequestro dell’area e, infine, il ritiro in autotutela dell’autorizzazione unica regionale. Il Tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando la domanda verso il Comune e accogliendola solo in parte verso la Regione; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, declinando in parte la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e rigettando integralmente la domanda risarcitoria, con condanna alle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata il 5 luglio 2023, ma non aveva depositato la copia notificata della sentenza, né tale copia era altrimenti disponibile nel fascicolo; inoltre il ricorso era stato notificato il 4 ottobre 2023, oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dal deposito della sentenza (4 luglio 2023).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha applicato il consolidato orientamento secondo cui, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne la copia munita della relata di notifica; l’omissione non è sanata se la relata non è comunque disponibile per il giudice tramite produzione del controricorrente o acquisizione del fascicolo d’ufficio. Nel caso concreto non risultava rispettato neppure il termine breve sulla base della sola data di deposito della sentenza, perché la notifica del ricorso è avvenuta oltre sessanta giorni dopo il deposito. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata, così da consentire il controllo della tempestività del ricorso

  • art. 372 c.p.c.

    consente solo in via estensiva e nei limiti temporali dell'art. 369 c.p.c. il deposito separato della copia notificata, ma non consente di sanare tardivamente l’omissione oltre il termine

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza; il ricorso deve risultare tempestivo rispetto a tale termine

  • art. 370 c.p.c.

    la produzione della relata da parte del controricorrente entro tale termine rende la documentazione comunque disponibile al giudice ed evita l’improcedibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale semplificato seguito per la trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di porre a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l’onere di depositarne la copia munita di relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione determina improcedibilità quando la relata non sia comunque nella disponibilità della Corte.
  • La sanzione dell’improcedibilità non viene meno per la sola mancata contestazione della tempestività da parte del controricorrente, né per la mera presenza della relata nel fascicolo d’ufficio, se essa non sia stata acquisita secondo le forme e i tempi rilevanti.
  • L’omissione documentale può essere superata solo se la copia notificata o la documentazione equivalente sia comunque disponibile al giudice per effetto della produzione del controricorrente o dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio entro i termini utili.
  • La tempestività del ricorso deve poter essere verificata sin dal deposito; se il ricorso risulta notificato oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza e il ricorrente non dimostra una notificazione successiva idonea a far decorrere il termine breve, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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