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Sentenza

Sentenza del 03/06/2020 n. 2478 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 5992 dell’8 giugno 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento n. TFXXX relativo al 2012. L’accertamento rideterminava il reddito d’impresa e rettificava il reddito imponibile ai fini IVA, negando la detrazione dell’IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e recuperando i relativi costi, oltre alle sanzioni. L’Ufficio sosteneva che XXX fosse una società filtro inserita in una frode carosello e che fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della natura fittizia dei fornitori. A sostegno indicava la struttura imprenditoriale minima, l’assenza di dipendenti e di mezzi di trasporto, l’incompatibilità tra struttura e fatturato, i rapporti con fornitori-cartiere, le omissioni fiscali di questi ultimi, le vendite sottocosto o con ricarichi minimi, l’assenza di un effettivo rischio d’impresa e le criticità fiscali dell’amministratore. La società contestava di essere una società filtro, richiamando ufficio, utenze, area di stoccaggio e servizi logistici; spiegava i margini ridotti con l’avvio dell’attività e il regime IVA per i cellulari, eccepiva inoltre la carenza di motivazione dell’avviso e chiedeva il rigetto dell’appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che gli indizi, valutati nel loro insieme, dimostrassero sia la natura di società filtro di XXX e l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, sia la consapevolezza — o comunque la conoscibilità con l’ordinaria diligenza professionale — della frode. La mera regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, la consegna della merce e la consultazione di una visura non sono state considerate sufficienti a provare la buona fede; la società non ha dimostrato di avere adottato la massima diligenza esigibile. La decisione ha quindi confermato, nel merito, la ripresa fiscale e le sanzioni oggetto dell’accertamento. La società è stata condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi 3.600 euro, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, comma 1, 21, comma 7, e 26, comma 3

    Per un verso, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile dall'acquirente; per altro verso, l'indetraibilità dell'IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, è ancorabile proprio all'incoerenza dei termini soggettivi dell'operazione rispetto a quelli della fatturazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma l, art. 21, comma 7 e art. 26, comma 3).

    La detrazione dell’IVA richiede coerenza tra i soggetti che hanno effettivamente realizzato l’operazione e quelli indicati in fattura. Se il cedente indicato non coincide con il fornitore effettivo nell’ambito di un’operazione soggettivamente inesistente, la detrazione può essere negata.

  • Art. 17 della sesta direttiva IVA

    il giudice nazionale deve negare il diritto alla detrazione, se risulta dimostrato che il diritto dell'Unione Europea sia stato invocato in modo fraudolento.

    Il diritto alla detrazione non può essere esercitato quando risulti dimostrato che è invocato nell’ambito di una frode IVA.

  • Principio giurisprudenziale sull’onere della prova nelle frodi carosello e nelle operazioni soggettivamente inesistenti, richiamato tramite Cass. civ., sez. V, 12 maggio 2011, n. 10414, e Cass. civ., sez. V, 5 aprile 2019, n. 9588

    l'Amministrazione finanziaria ha fornito in giudizio plurimi elementi di forte spessore indiziario e presuntivo, circa l'esistenza di un meccanismo fraudolento teso non solo a dimostrare "l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente mentre, ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi".

    L’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, gravi, precisi e concordanti, che provino la frode e la consapevolezza effettiva o potenziale del cessionario. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile nel caso concreto; la regolarità contabile e dei pagamenti, da sola, non basta.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente che la merce sia stata consegnata e pagata o che le fatture e la contabilità siano formalmente regolari: tali circostanze sono compatibili anche con una frode carosello.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere presuntiva. Vanno valutati congiuntamente gli indizi relativi alla struttura e all’operatività del fornitore, ai suoi adempimenti fiscali, ai rapporti commerciali, ai prezzi e ai margini, ai flussi finanziari e alla concreta organizzazione dell’acquirente.
  • Quando l’Ufficio presenta un quadro indiziario sufficientemente grave, preciso e concordante, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alla propria professionalità e alle circostanze. La sola verifica dell’esistenza formale del fornitore tramite visura può non essere sufficiente.
  • La mancanza di una struttura, di personale o di mezzi adeguati rispetto ai volumi d’affari, così come operazioni con margini irrisori o prive di un normale rischio economico, può contribuire a dimostrare il ruolo di società filtro e la conoscibilità della frode.
  • La valutazione va svolta considerando l’insieme degli elementi concreti e non isolando singole circostanze favorevoli o sfavorevoli; la prova della buona fede dipende dalla condotta diligente effettivamente tenuta nel caso specifico.

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