Sentenza del 19/09/2017 n. 3637 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni amministrative - Responsabilità - Illecito - Persona giuridica - Società - Persona fisica - Amministratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità sanzionatoria viene attribuita esclusivamente alla società o all'ente con personalità giuridica che ha tratto vantaggio dalla violazione tributaria. La persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito non è destinataria della sanzione amministrativa tributaria, salvo eventuali autonome responsabilità previste da altre disposizioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'individuazione del soggetto cui devono essere applicate le sanzioni amministrative per violazioni tributarie commesse nell'interesse e a vantaggio di una società dotata di personalità giuridica. Il principio affermato è che, dopo l'art. 7 del d.l. 269/2003, la sanzione deve essere riferita alla persona giuridica beneficiaria dell'illecito e non anche alla persona fisica, quale amministratore o autore materiale, che ha posto in essere la condotta.
Norme richiamate
Art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La norma trasferisce la responsabilità sanzionatoria dall'autore materiale della violazione alla società o all'ente dotato di personalità giuridica che ha beneficiato dell'illecito, superando il precedente principio della diretta imputazione alla persona fisica.
Massime di principio
- Quando una violazione tributaria è commessa nell'interesse o a vantaggio di una società dotata di personalità giuridica, la sanzione amministrativa deve essere normalmente irrogata alla società e non all'amministratore o dipendente autore materiale.
- La mera qualità di amministratore o la materiale esecuzione della condotta non sono, da sole, sufficienti a rendere la persona fisica destinataria della sanzione tributaria prevista per la società.
- La regola riguarda principalmente le sanzioni amministrative tributarie e non esclude possibili responsabilità civili, penali o amministrative personali fondate su autonome norme.
- È necessario verificare che il soggetto collettivo possieda effettivamente personalità giuridica e che l'illecito sia riconducibile al suo interesse o vantaggio; in assenza di tali presupposti, possono trovare applicazione regole diverse.
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