Cassazione Civile, Ordinanza n. 35190/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex lavoratore, già iscritto alla gestione previdenziale dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI), volta a ottenere il ricalcolo della pensione di anzianità secondo i criteri dell'AGO e del metodo retributivo, senza applicare il criterio del pro-rata di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 289 del 2002. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che il pro-rata operasse solo per chi fosse ancora iscritto all'INPS al momento della soppressione del Fondo. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 42 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il principio del calcolo pro-rata abbia portata generale e si applichi anche a chi non fosse più in costanza di assicurazione INPDAI al 31 dicembre 2002. Il resistente ha contrastato il ricorso, anche prospettando una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato, in continuità con un orientamento consolidato, che nella confluenza dell'INPDAI nell'INPS il trasferimento dei contributi è avvenuto con "evidenza contabile separata" e non mediante un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione; perciò l'art. 42, comma 3, della legge n. 289 del 2002 introduce un principio generale di calcolo pro-rata, senza distinguere tra iscritti ancora in servizio al momento della soppressione della gestione e soggetti non più in costanza di assicurazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte resistente. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, L. n. 289 del 2002
La norma sul regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali, uniformato a quello dell'AGO dal 1° gennaio 2003 nel rispetto del criterio del pro-rata, ha portata generale e si applica anche ai soggetti non più iscritti in costanza di assicurazione INPDAI al 31 dicembre 2002.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la disciplina differenziata dipende dalle peculiari regole di calcolo della gestione previdenziale e non dalla sola qualità di iscritto al momento della soppressione.
d.P.R. n. 58 del 1976
Richiamato per escludere che la confluenza dell'INPDAI nell'INPS integri un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi.
Massime di principio
- Nel passaggio di una gestione previdenziale soppressa a un'altra gestione, il criterio del pro-rata può operare come regola generale di separazione dei periodi assicurativi e dei relativi sistemi di calcolo, senza che rilevi, di per sé, la perdurante iscrizione dell'assicurato al momento della soppressione.
- Quando la legge prevede l'uniformazione del regime pensionistico "nel rispetto del criterio del pro-rata", l'interprete deve distinguere le anzianità maturate nei diversi periodi assicurativi e liquidare la pensione mediante quote calcolate secondo autonomi criteri.
- La posizione assicurativa non si esaurisce automaticamente con la cessazione dell'attività lavorativa o con la perdita della qualifica professionale, potendo permanere fino a trasferimento dei contributi o alla maturazione della prestazione secondo le regole della gestione.
- La diversa disciplina di calcolo tra gestioni previdenziali non viola di per sé l'art. 3 Cost. se è giustificata dalla struttura e dalle regole proprie della gestione interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35146/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35149/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35154/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35162/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →