Cassazione Penale, Sentenza n. 15266/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, aveva condannato il ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova: la Corte d'appello avrebbe errato nella ricostruzione fattuale, attribuendo pericolosità e presenza di altri utenti della strada non comprovate dalle dichiarazioni del teste; ciò avrebbe inciso sulla valutazione della consapevolezza di essere inseguito; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p.: omissione di applicazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando anche la questione della preclusione normativa introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53/2019 intervenuta dopo il fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la valutazione della Corte d'appello secondo cui la condotta del ricorrente (fuga alla guida di un motociclo, con forti velocità e manovre azzardate nel centro cittadino, urto di ostacoli fissi e caduta) integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità concreta a opporsi all'azione degli inseguitori e per il rischio prodotto anche per altri utenti della strada. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha osservato che, pur potendo l'appello rilevarne d'ufficio l'esistenza, il ricorrente non ha indicato i presupposti concreti che permettessero di ritenere applicabile la causa di non punibilità; inoltre la gravità dell'evento e l'allarme provocato giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente la condanna della Corte d'appello (pena di 6 mesi di reclusione, con riconoscimento della sospensione condizionale) resta confermata; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può integrarsi anche quando la condotta consistal in una guida ad altissima velocità con manovre idonee a creare pericolo generale e a opporsi concretamente all'azione degli agenti; non è necessario che vi siano specifici atti di violenza fisica sul pubblico ufficiale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio in sede d'appello, ma la Corte non è tenuta ad applicarla se dalla motivazione emergono elementi ostativi (es. gravità, allarme sociale). In cassazione il difetto di motivazione per mancata rilevazione d'ufficio è deducibile solo se il ricorrente indica i presupposti che rendono decisiva la lacuna motivazionale.
Principio richiamato: assimilazione delle cause di proscioglimento che impone al giudice di rilevare d'ufficio talune cause di non punibilità; tuttavia la valutazione e la motivazione della Corte d'appello sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti delle condizioni prescritte.
art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53/2019
Riferimento alla modifica normativa che ha inciso sulla preclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis; la Corte osserva che la modifica è successiva al fatto ma il ricorrente non ha dimostrato perché ciò debba consentire l'applicazione favorevole nel caso concreto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La fuga in auto/moto con manovre spericolate e forte velocità, che crei un concreto pericolo per gli inseguitori e per gli altri utenti della strada, può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche senza contatto fisico o atti violenti diretti.
- La presenza di altri veicoli o utenti della strada non è sempre necessaria per ritenere la condotta pericolosa: rileva l'idoneità oggettiva della condotta a creare pericolo e ad ostacolare l'azione degli agenti.
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio; le ricostruzioni fattuali apprezzate in sede di merito vincolano la suprema Corte salvo vizi di motivazione specificamente indicati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere rilevata d'ufficio in appello, ma il suo mancato riconoscimento richiede una motivazione adeguata; in Cassazione chi impugna deve indicare chiaramente i presupposti che giustificherebbero l'applicazione.
- Quando la condotta ha provocato allarme sociale, pericolo reale o una gravità valutata dal giudice, è difficile ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto o attenuanti generiche.
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