Cassazione Penale, Sentenza n. 623/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna (ammenda di €3.500). I motivi articolati erano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione perché il provvedimento era redatto a mano e, secondo il ricorrente, risultava illeggibile impedendo l'esercizio della difesa; (ii) il provvedimento conterrebbe la menzione di un avvocato (segnalato nel ricorso), che non avrebbe mai ricevuto mandato difensivo dal ricorrente; (iii) richiamata la situazione di malattia da COVID come causa del mancato rispetto del termine per l'opposizione. Inoltre il ricorrente ha illustrato la complessa vicenda della nomina dei difensori (inizialmente difensore d'ufficio Giuseppe Caputo, poi mandato ad Alessandra Marchetta, con successivo mandato fiduciario a Caputo il 13.05.2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il provvedimento manoscritto fosse nel complesso agevolmente leggibile e contenesse motivazione sufficiente: il GIP aveva rilevato elementi che dimostravano la comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (comunicazione di lavoro del 18.07.2019 in italiano, sottoscrizione della nomina del difensore e di atti di identificazione ed elezione di domicilio in lingua italiana) e l'assenza di documentazione che il COVID avesse inciso sul termine di opposizione. Sulla base di ciò è stata confermata la decisione di rigetto della restituzione in termini e dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione all'istanza presentata dal difensore di fiducia; il riferimento serve a inquadrare la tempestività e la legittimazione del difensore a proporre atti processuali per il ricorrente
principio del diritto di difesa e del contraddittorio
Il Collegio valuta che la presunta illeggibilità del provvedimento non abbia compromesso il diritto di difesa: la motivazione è ritenuta presente e comprensibile nella sua sostanza, quindi non sussiste violazione del diritto al contraddittorio né incapacità di esercitare una difesa efficace
Massime di principio
- La mera scrittura manoscritta non invalida un provvedimento se il contenuto è nel complesso leggibile e permette di comprendere le ragioni della decisione; per impugnare con successo l'illegibilità occorre dimostrare la sostanziale incomprensibilità che abbia effettivamente impedito l'esercizio della difesa
- Quando si invoca la difficoltà linguistica del destinatario, il giudice può considerare elementi concreti (comunicazioni precedenti in lingua, sottoscrizioni di atti in italiano) come indizi della capacità di comprendere la lingua e quindi rigettare la censura
- Per ottenere la restitutio in termini per COVID o altra causa di impedimento, è necessario fornire documentazione specifica che colleghi l'evento impeditivo al periodo in cui doveva essere esercitato il relativo termine; affermazioni generiche non bastano
- La prova del mandato difensivo e della relativa tempestività deve essere documentata: contestazioni sulla rappresentanza vanno affrontate con la documentazione dei conferimenti di procura e delle notifiche/accettazioni effettuate
- In sede di gravame, i rilievi formali sul provvedimento (grafia, abbreviazioni) sono valutati nel loro impatto concreto; solo quando ostacolano realmente l'intelligibilità della decisione si configurano come vizio idoneo a cagionare l'annullamento
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