Cassazione Penale, Ordinanza n. 03689/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge per asserita inosservanza dell'art. 129 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente come parametro della doglianza, ma la Corte rileva che la censura che lo invoca deve essere specifica e non generica.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, così da consentire al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto.
rinvio generale alla disciplina processuale penale richiamata nella motivazione e nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, determinato e autosufficiente nella parte argomentativa: non è sufficiente il mero richiamo a norme astrattamente violate senza indicare in concreto le ragioni della censura.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente, la deduzione di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione, spiegando quali passaggi sarebbero erronei e per quali ragioni.
- La genericità del motivo, specie se non consente di individuare con precisione l'oggetto del sindacato richiesto alla Corte, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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