Cassazione Penale, Sentenza n. 34049/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di giurisdizione in relazione al reato di truffa militare (contestato ai sensi dell'art. 234 c.p.m.p.) commesso il 12/05/2020 e imputato a Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano e Angelo Esposito. Il GUP di Verona ha rilevato che lo stesso fatto era già stato contestato al capo n. 42 del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Piacenza (RGNR 3213/2020) e ha sostenuto l'assenza delle condizioni di connessione con reati comuni più gravi che permettessero, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p., l'estensione della giurisdizione al giudice ordinario, per cui la cognizione dovrebbe spettare al giudice militare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona con riferimento alla medesima imputazione (capo n. 42) nei confronti di Giuseppe Montella e Salvatore Cappellano, perché dalla ricostruzione storico-naturalistica dei fatti non emerge connessione con reati comuni più gravi che giustificherebbero l'estensione della giurisdizione all'ordinario. In relazione ad Angelo Esposito la questione era già stata decisa dalla Corte (sentenza n. 24988/2022) in favore della giurisdizione militare, per cui la Corte ha dichiarato "non luogo a provvedere" rispetto al nuovo conflitto proposto per quella posizione.
Norme richiamate
Costituzione, art. 103, comma 3
Stabilisce l'attribuzione esclusiva alla giustizia militare della cognizione dei reati militari commessi da soggetti appartenenti all'amministrazione militare; principio richiamato quale regola generale di attribuzione della giurisdizione.
Codice di procedura penale, art. 13, comma 2
Deroga alla giurisdizione speciale: se un reato militare è connesso con un reato ordinario più grave (secondo i criteri dell'art. 16 c.p.p.), la giurisdizione spetta al giudice ordinario per entrambi. La Corte ha ritenuto che tale deroga non si applicasse perché mancava la connessione sostanziale.
Codice di procedura penale, art. 28, comma 1, lett. a
Fondamento per l'instaurazione del conflitto di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione quando giudici diversi abbiano preso cognizione del medesimo fatto in distinti procedimenti; richiamato per legittimare la decisione sul conflitto.
Codice di procedura penale, art. 12
Regole sulla connessione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse connessione tra il reato militare e i reati comuni contestati nel procedimento ordinario, impedendo l'estensione della giurisdizione.
Codice di procedura penale, art. 16
Criteri per valutare la gravità del reato comune ai fini dell'estensione di giurisdizione ex art. 13, comma 2; la Corte valuta se il reato comune sia "più grave" secondo tali criteri.
Codice penale militare di pace, art. 234 c.p.m.p.
Norma che qualifica la fattispecie come reato militare di truffa; la corretta qualificazione del fatto come reato militare è stata confermata sia dal giudice militare sia da quello ordinario nelle rispettive imputazioni.
Massime di principio
- Quando lo stesso fatto è oggetto di azione penale in procedimenti distinti, la Corte di cassazione può decidere il conflitto di giurisdizione sulla base di una valutazione autonoma dei fatti.
- La regola generale è l'esclusività della giurisdizione militare per reati militari (art. 103 Cost.); l'estensione della giurisdizione al giudice ordinario è possibile solo se c'è connessione con reati comuni più gravi secondo gli articoli 12, 13 e 16 c.p.p.
- La semplice presenza di reati comuni nello stesso procedimento ordinario non basta: è necessario dimostrare la connessione fattuale e che il reato comune sia più grave secondo i criteri legislativi.
- Se la Corte ha già risolto un conflitto relativo alla stessa posizione personale e alla stessa imputazione, una nuova sollevazione per quella posizione può essere dichiarata "non luogo a provvedere".
- Nella valutazione della connessione e della gravità prevale l'analisi storico-naturalistica dell'identità del fatto (tempo, luogo, finalità e modalità), non la mera corrispondenza formale delle imputazioni.
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