Cassazione Penale, Sentenza n. 24753/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Verbitchii impugnava la conferma della condanna per il reato di mercenariato (art. 3, comma 1, legge 12 maggio 1995, n. 210) per avere combattuto, tra settembre 2014 e luglio 2016, nel Donbass a fianco di milizie filorusse (formazione "Rusich"). I motivi di ricorso sostenevano: (1) errata interpretazione della conversazione intercettata "vivere con lo stipendio del comandante", deducendo l'assenza di corrispettivo economico e dunque mancanza del requisito della retribuzione; (2) inosservanza degli Accordi di Minsk che avrebbero previsto misure di clemenza/amnistia; (3) errata qualificazione delle formazioni del Donetsk e Lugansk come non regolari e quindi erronea applicazione di norme internazionali (Statuto di Roma) e della competenza, che a suo avviso sarebbe spettata all'Ucraina o alla Corte penale internazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto che: (i) la legge italiana n. 210/1995 adotta una nozione di mercenario piu' ampia rispetto alla Convenzione ONU e non richiede che la remunerazione sia "nettamente superiore" a quella dei soldati regolari; anche piccoli vantaggi economici o elargizioni in natura possono integrare il corrispettivo; la frase intercettata e le ammissioni dell'imputato erano compatibili con l'esistenza di utilità economiche erogate; (ii) gli Accordi di Minsk non hanno natura direttamente vincolante per l'Italia in assenza di atti di recepimento/rativicazione e non ostano al procedimento; (iii) le Repubbliche autoproclamate non erano considerate dallo scritto come soggetti statuali regolari dotati di eserciti ufficiali e dunque la partecipazione a formazioni non statali integra la fattispecie di mercenario; (iv) l'Italia aveva giurisdizione (luogo di reclutamento/ingaggio o presenza dell'imputato sul territorio nazionale) e la CPI non era competente trattandosi non di crimine di aggressione imputabile a vertici statali e perche' la giurisdizione della CPI e' complementare.
Norme richiamate
art. 3, comma 1; art. 6, comma 1, lett. b)
La legge attua la Convenzione ONU sul mercenariato ma con una definizione interna piu' ampia: non richiede che la remunerazione sia "nettamente superiore" e punisce ogni corrispettivo economico o altra utilita' ricevuta per l'impegno bellico; prevede la punibilità dello straniero che commette il reato all'estero se presente in Italia.
Convenzione ONU del 4 dicembre 1989
Definisce il mercenario richiedendo, tra l'altro, la promessa di vantaggio economico e la circostanza che non sia membro delle forze regolari; la Corte osserva che la legge nazionale ha inteso recepire la Convenzione ma ampliarne la fattispecie penale.
Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (1977)
Citato in relazione alla definizione di mercenario; le Convenzioni hanno finalita' protettive e non disciplinano direttamente la punibilita' penale come la legge interna.
Accordi di Minsk (5 settembre 2014 e 11 febbraio 2015)
Riconosciuti come accordi politici che prevedevano misure di clemenza, ma non risultano essere stati recepiti o ratificati dall'Italia; non hanno efficacia diretta tale da impedire il procedimento penale interno.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale
art. 8-bis; art. 17, § 1, lett. a)
Il crimine di aggressione (art. 8-bis) e' riferito a persone che hanno controllo politico/militare statale; la CPI ha giurisdizione complementare e puo' dichiarare improcedibile il caso quando indagini/procedimenti sono in corso nello Stato competente.
Costituzione della Repubblica Italiana
Il legislatore nazionale non puo' legiferare in contrasto con obblighi internazionali; tuttavia l'ampliamento della fattispecie prevista dalla legge n. 210 e' ritenuto compatibile con il diritto internazionale.
Art. 6 cod. pen. usato per radicare la giurisdizione (luogo di ingaggio/reclutamento), art. 11 richiamato in tema di processi paralleli con autorita' straniere, senza impedire la procedibilita' italiana.
Massime di principio
- La legge italiana sul mercenariato (n. 210/1995) ha una portata piu' ampia della definizione ONU: non e' necessario provare una remunerazione "nettamente superiore" rispetto ai soldati regolari; anche modesti vantaggi economici o in natura possono integrare il "corrispettivo".
- Una dichiarazione intercettata che accenna a "vivere con lo stipendio del comandante" o a elargizioni di beni puo' essere valutata come elemento probatorio idoneo a dimostrare un corrispettivo, se funzionale all'attivita' militare.
- Accordi internazionali o protocolli di carattere politico (es. Accordi di Minsk) non hanno efficacia diretta nel diritto interno se non sono stati recepiti o non prevedono automatico impedimento alla punibilita'; la loro efficacia puo' richiedere atti interni di esecuzione.
- La qualifica delle formazioni come eserciti 'regolari' o come entita' statuali ha rilevanza per l'esclusione del mercenariato: la mancata rilevanza internazionale/riconoscimento e la natura non statale della forza favoriscono l'integrazione della fattispecie di mercenario.
- La giurisdizione nazionale puo' esercitarsi quando il reclutamento/ingaggio o la presenza del soggetto avvengono sul territorio dello Stato; la Corte penale internazionale ha competenza complementare e i crimini ad essa riservati (es. aggressione) sono riferiti a figure apicali statali.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe provare l'assenza di qualsiasi corrispettivo o che la partecipazione era inquadrata nelle forze regolari riconosciute; inoltre, occorre verificare se accordi internazionali siano stati effettivamente recepiti e producano effetti nel diritto interno.
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