Cassazione Penale, Sentenza n. 38309/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna, resa in giudizio abbreviato, per furto aggravato (tre paia di occhiali, capo A) e rapina impropria (merce sottratta in supermercato, capo C). Deduzioni principali: 1) nullita/difetto di querela per il furto in quanto la querela sarebbe stata presentata da soggetto privo di poteri di rappresentanza (socio di minoranza della societa proprietaria del negozio); 2) erronea applicazione delle aggravanti del furto (destrezza ed esposizione alla pubblica fede) e mancato accertamento del concorso di Pacifico nel furto; 3) errata qualificazione come rapina impropria della condotta nel supermercato, poiche la vigilanza era continua e si sarebbe trattato al piu di tentativo o di legittima difesa; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 116 e 114 cod. pen.) per Pacifico, perche non prevedeva l'azione della coimputata e avrebbe avuto ruolo minimo; 5) vizio nella valutazione della recidiva e mancata applicazione della speciale attenuante del danno di lieve entita nonche delle attenuanti generiche prevalenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e, in parte, generici. In sintesi: 1) la querela e valida: la persona offesa era il responsabile delle vendite e, in quanto titolare della detenzione qualificata dei beni nel negozio, poteva proporre querela anche senza poteri di rappresentanza della societa; 2) l'aggravante della destrezza e stata correttamente applicata poiche Pacifico aveva artatamente distratto la vittima permettendo alla Rosvato di sottrarre gli occhiali, e il concorso di Pacifico e riconosciuto anche per la sua confessione; 3) l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non e esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza quando la sorveglianza umana non sia continua; 4) la rapina impropria e stata ritenuta consumata: la giurisprudenza consente la consumazione anche quando la violenza segue l'apprensione della cosa e il controllo del personale non esclude la rapina; 5) non sono state riconosciute le attenuanti richieste per Pacifico (palo non e partecipazione di minima importanza) e la recidiva facoltativa e stata motivatamente applicata in ragione della reiterazione dei fatti; 6) la speciale attenuante per lieve entita del danno era gia stata riconosciuta in primo grado e non puo essere valutata doppiamente; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
disposizione sul delitto di rapina e rapina impropria
La Corte richiama che ai fini della rapina impropria e sufficiente la sottrazione e la successiva violenza per assicurare il possesso o l'impunita, quindi la violenza anche dopo l'apprensione puo integrare la rapina consumata
Richiamato in relazione alla richiesta che la partecipazione di Pacifico fosse di minima importanza; la Corte ritiene che la funzione di 'palo' non rientri nella partecipazione di minima importanza
Invocata per Pacifico ma la Corte ha ritenuto non sussistente in ragione del ruolo e della prevedibilita dell'azione criminosa
condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche
Usato per spiegare che il giudice deve indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche; qui il giudice di merito ha motivato il diniego sulla base della personalita dei ricorrenti e della ripetitivita dei fatti
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante del danno di lieve entita
La Corte rileva che la lieve entita del danno era gia stata valorizzata in primo grado e non puo essere conteggiata due volte per ottenere ulteriori attenuanti
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024
Ha introdotto/rafforzato la possibilita di riconoscere la lieve entita del fatto per il reato di rapina; nel caso concreto tale attenuante e stata gia riconosciuta in primo grado
Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Principio che il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il possesso come relazione di fatto, e quindi chi detiene materialmente la res puo essere persona offesa e proporre querela
Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023 (P.)
n. 7193/2023, depositata 2024
Conferma che la cassiera o il responsabile delle vendite hanno legittimazione a sporgere querela per furto nel supermercato in virtu della detenzione qualificata dei beni
Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)
Definizione della aggravante della destrezza: richiede condotta attiva e abilita idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza, non la mera approfittazione di disattenzione non provocata
Giurisprudenza sulla non equivalenza tra videosorveglianza e sorveglianza continua
Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014
La presenza di un sistema di videoregistrazione non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quando la sorveglianza umana non e continua
Massime di principio
- La persona che ha la detenzione qualificata dei beni in un esercizio commerciale (es. responsabile delle vendite, cassiera o gestore del punto vendita) e legittimata a proporre querela per furto anche se non detiene poteri di rappresentanza della societa proprietaria
- L'aggravante della destrezza richiede un comportamento attivo e astuto atto a eludere la sorveglianza; la semplice approfittazione di una distrazione non basta
- La presenza di telecamere non equivale a sorveglianza continua: se la vigilanza umana non e continua, l'esposizione alla pubblica fede puo sussistere e integrare l'aggravante
- La rapina impropria puo considerarsi consumata anche quando la violenza o minaccia segue l'apprensione della cosa, non e necessario che il reo abbia gia un possesso autonomo e stabile della res
- La partecipazione come 'palo' e valutata come contributo rilevante che normalmente esclude il riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 cod. pen.)
- La recidiva facoltativa richiede motivazione specifica e puo essere applicata se i fatti denotano una prosecuzione significativa di un processo delinquenziale; motivazioni succinte ma congrue sono ammissibili
- Se in primo grado e stata gia riconosciuta la speciale attenuante per lieve entita del danno, lo stesso elemento non puo essere valorizzato nuovamente per ottenere un ulteriore beneficio attenuante (divieto di doppia valutazione favorevole)
- In cassazione i motivi devono confrontarsi con la motivazione di merito e non risultare generici; i profili di fatto appurati in merito (valutazioni sulla dinamica, ruoli, videosorveglianza) non sono rivedibili se ben motivati
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