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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33692/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione fisica di Janne quale autore della rapina: sostiene che la sentenza non chiarisce come il soggetto ripreso prima e dopo il delitto sia riconducibile all'autore, dato il diverso abbigliamento mostrato nei fotogrammi e l'impossibilità di rilevare la presunta calvizie dalle immagini, non confermata dall'istruttoria dibattimentale.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ritiene congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva esposto elementi probatori univoci e concordanti a carico del ricorrente: le riprese delle videocamere attestavano la reiterata presenza del soggetto nei pressi del luogo del delitto (tre minuti prima e quarant minuti dopo) con identico vestiario salvo il cambio di una felpa, l'uso di un rifugio in un cantiere limitrofo, e l'assenza di capelli sulle tempie riconoscibile dalle immagini e riscontrata dalle stampe a colori del fotosegnalamento e dall'attestazione visiva del presidente del collegio di primo grado. Inoltre la censura relativa alla riconducibilità del soggetto effigiato non era stata dedotta specificamente in appello, per cui risultava inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le censure non specificamente dedotte in sede di gravame siano inammissibili in cassazione ai sensi di questa disposizione; pertanto le doglianze sulla riconducibilità del soggetto effigiato non potevano essere esaminate

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione di merito e del materiale probatorio: questioni che richiedono una rinnovata lettura del quadro probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • Per ottenere che una censura sia esaminata in cassazione è necessario che sia stata sollevata con specificità e organicità nei gradi precedenti; censure vaghe o non dedotte in appello possono essere escluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le riprese video, la reiterata presenza nello stesso luogo prima e dopo il fatto, la coerenza di altri elementi (es. cambio limitato di indumenti, rifugio presso luogo vicino) e il riscontro con fotosegnaletiche possono costituire prova sufficiente per l'identificazione anche se esistono differenze parziali nell'abbigliamento.
  • La mera contrapposizione di elementi dissociati (es. diverso indumento in alcuni fotogrammi) non è di per sé sufficiente a determinare l'illogicità della motivazione se la valutazione complessiva risulta univoca e motivata.
  • Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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