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Sentenza

Sentenza n. 1891/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 105 del 26 febbraio 2024

Giustizia amministrativa202502084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 105 del 26 febbraio 2024, relativa alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e alla retribuzione professionale docenti per il 2017/2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, con accredito di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla retribuzione professionale docenti per il servizio svolto nell’anno scolastico 2017/2018, per € 315,82 oltre interessi e rivalutazione. La documentazione inizialmente depositata dal Ministero non consentiva di accertare con certezza l’integrale esecuzione del giudicato. Dopo l’invito del Collegio a depositare memorie sulla questione, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il 17 gennaio 2026 gli importi riconosciuti dalla sentenza, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto che, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la ricorrente aveva ricevuto gli importi dovuti in esecuzione del giudicato. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in € 800, oltre oneri, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Preso atto di quanto sopra, al collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente dopo l’instaurazione del processo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, quando il ricorrente abbia dovuto adire il giudice per ottenere soddisfazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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