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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12805/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Verona che, accogliendo il riesame proposto da Boschetti, aveva annullato il decreto del Pubblico Ministero del 7/8/2025 di perquisizione e sequestro probatorio di due cani e il decreto del 18/8/2025 di affidamento definitivo degli animali alla LAV, disponendone la restituzione al proprietario. La LAV proponeva tre motivi: (1) abnormità del provvedimento perché, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe avuto potere di annullare il decreto di affidamento definitivo previsto dall'art. 260-bis c.p.p.; (2) violazione procedurale per omessa notifica/avviso alla LAV dell'udienza e dedotta illegittimità dell'annullamento del decreto di affidamento definitivo, che sarebbe atto autonomo e non revocabile insieme al sequestro annullato; (3) errata interpretazione e applicazione dell'art. 544-ter c.p. (maltrattamenti di animali), sostenendo che la norma debba comprendere sofferenze di natura ambientale, comportamentale ed etologica quali la reclusione permanente in gabbia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della LAV e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali. Motivazione: il Tribunale del riesame non ha adottato un provvedimento «abnorme»; l'istituto dell'affidamento previsto dall'art. 260-bis c.p.p. è ancillare rispetto al sequestro e rientra nell'ambito di impugnabilità e di riesame secondo il sistema codicistico (la definitività opera solo dopo esaurite le impugnazioni). La doglianza sull'omessa notifica/avviso è infondata: l'avviso dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 6, spetta al proponente del riesame e non a tutti i soggetti potenzialmente interessati; la riforma che ha inserito le associazioni tra i legittimati a proporre riesame non ha esteso l'obbligo di avviso. Il motivo sostanziale relativo all'art. 544-ter è stato ritenuto generico e, comunque, il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'esclusione del fumus del reato richiamando i sopralluoghi e i referti veterinari (buone condizioni igieniche, stato nutrizionale e psicofisico degli animali), sicché la valutazione di fatto non è censurabile in Cassazione nei limiti del ricorso consentito dall'art. 325 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 260-bis cod. proc. pen.

    Norma speciale che disciplina l'affidamento degli animali vivi durante il procedimento; nel caso viene interpretata come instituto ancillare al sequestro probatorio, suscettibile di controllo e impugnazione nell'ambito del riesame, e la 'definitività' opera solo dopo i termini di impugnazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari (ammesso per violazione di legge); la Corte ricorda che il ricorso è possibile per errori di iudicando/procedendo e per vizi motivazionali radicali.

  • art. 324, comma 6 cod. proc. pen.

    Disposizione che indica i destinatari dell'avviso dell'udienza camerale (oltre al P.M. e al difensore, il proponente del riesame). La Corte interpreta il richiamo come non estensivo a tutti i soggetti 'interessati', quindi nessun obbligo di avviso a terzi non proponenti.

  • art. 544-ter cod. pen.

    Fattispecie penale di maltrattamento di animali; la Corte ritiene che la sua applicazione richieda la prova del fumus del reato (comportamenti incompatibili con la specie, sofferenza effettiva) e, nel caso concreto, i rilievi sanitari e i sopralluoghi hanno escluso tale fumus.

  • art. 727 cod. pen.

    Norma contravvenzionale sulle condizioni di detenzione degli animali; anch'essa valutata dal Tribunale in base agli accertamenti di fatto, che hanno escluso la sua configurabilità.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà di proporre riesame avverso provvedimenti ablatori; la Corte lo usa per ricondurre l'impugnabilità del decreto di sequestro e connessi provvedimenti nell'ordinamento delle impugnazioni.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di espletamento dell'udienza camerale; la Corte precisa che il richiamo operato da altre norme non impone automaticamente l'avviso a tutti gli 'interessati' quando la disciplina speciale lo limita.

Massime di principio

  • L'affidamento degli animali disposto ex art. 260-bis c.p.p. ha natura ancillare rispetto al sequestro probatorio: la sua 'definitività' produce effetti solo dopo che sono trascorsi i termini per le impugnazioni; pertanto il provvedimento resta sottoposto a controllo/impugnazione nei termini e modi previsti dal codice.
  • Il riesame può annullare sia il decreto di sequestro che i provvedimenti accessori (come l'affidamento) quando questi risultino legati e privi di autonome garanzie: la possibilità di revoca/annullamento non configura necessariamente un atto abnorme.
  • L'avviso dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 6, deve essere comunicato al proponente del riesame (e alle figure espressamente indicate dalla norma); l'assenza di notifica ad altri soggetti non proponenti non invalida automaticamente il procedimento.
  • In materia di sequestro e affidamento di animali, la valutazione del 'fumus' del reato e delle condizioni degli animali dipende dai rilievi tecnici (sopralluoghi, referti veterinari). Decisioni fondate su accertamenti tecnici dettagliati sono difficilmente censurabili in Cassazione se la doglianza riguarda valutazioni di fatto.
  • Il sindacato in Cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato alle violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali: argomentazioni generiche o contestazioni della persuasività della motivazione del giudice del riesame sono spesso inammissibili.
  • Il concetto di maltrattamento ai sensi dell'art. 544-ter può comprendere anche sofferenze non necessariamente derivanti da violenza fisica (es. condizioni ambientali o etologiche), ma è necessario un concreto accertamento probatorio che dimostri l'incompatibilità dei comportamenti/ambienti con le esigenze della specie e la conseguente sofferenza.

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