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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato, già comandante del V Reparto Maricommi di Taranto, era stato accusato ai capi A) e B) di avere abusato della propria posizione per imporre a imprenditori locali il pagamento periodico di tangenti, in cambio della pronta erogazione di somme dovute per prestazioni già rese o dell’ottenimento di forniture per la Marina militare. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 9 febbraio 2023 emessa all’esito del rito abbreviato, aveva riqualificato le condotte come induzione indebita a dare o promettere utilità: per il capo A), contestato fino al 14 settembre 2011, aveva dichiarato il reato prescritto; per il capo B), contestato fino al 12 marzo 2014, aveva condannato l’imputato a sette anni di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte d’appello di Taranto, con sentenza del 18 dicembre 2025, aveva dichiarato prescritto anche il capo B), facendo decorrere il termine dalla data finale indicata nell’imputazione e individuando la scadenza, inclusi 205 giorni di sospensione, nel 3 ottobre 2024; aveva confermato nel resto le statuizioni civili. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 157 e 158 c.p., l’imputato ha sostenuto che il reato del capo B) dovesse essere datato al 14 settembre 2011, quando cessò dalla carica di vice direttore di Maricommi e fu trasferito a Roma, e non al 12 marzo 2014. Ha richiamato quanto ritenuto dal Tribunale del riesame e quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo cui non risultava alcuna percezione di tangenti dopo il 14 settembre 2011; ha quindi dedotto che, retrodatando a tale momento la cessazione della condotta, la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di primo grado, con conseguente esclusione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. La Corte d’appello aveva calcolato la prescrizione del capo B) a partire dalla data del 12 marzo 2014 riportata nell’imputazione, senza esaminare la specifica contestazione difensiva relativa alla cessazione delle condotte il 14 settembre 2011, in coincidenza con il trasferimento dell’imputato a Roma. Poiché la verifica della protrazione delle condotte oltre tale data richiede accertamenti di fatto, preclusi alla Corte di cassazione, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 157 e 158 c.p., l’imputato ha sostenuto che il reato del capo B) dovesse essere datato al 14 settembre 2011, quando cessò dalla carica di vice direttore di Maricommi e fu trasferito a Roma, e non al 12 marzo 2014.

    La data iniziale del termine di prescrizione dipende dall’individuazione della cessazione della condotta; la Corte d’appello non poteva limitarsi a recepire la data indicata nell’imputazione senza esaminare la contestazione circa la prosecuzione effettiva del reato.

  • art. 158 c.p.

    Dall’omessa motivazione sulla maturazione della prescrizione per il delitto contestato al capo B) a decorrere dal 12 marzo 2014, che implica la risoluzione di questioni di fatto precluse a questa Corte, consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

    La decorrenza della prescrizione deve essere determinata in relazione alla data di cessazione della condotta; quando la sua individuazione richiede una valutazione di fatto omessa dal giudice di merito, la questione deve essere riesaminata in sede di rinvio.

  • art. 319-quater c.p.

    Con la sentenza emessa il 9 febbraio 2023, con il rito abbreviato, dal Tribunale di Taranto, le condotte di Boccadanno erano state riqualificate ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. con declaratoria di estinzione per prescrizione del capo A) in quanto commesso «fino al 14.09.11» e condanna alla pena di sette anni di reclusione per il capo B), contestato «in Taranto fino al 12.03.14».

    La disposizione individua il reato nella cui qualificazione erano state ricondotte le condotte contestate; la decisione di legittimità non affronta nuovamente la qualificazione, ma rinvia per accertare la data di cessazione rilevante ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione di una condotta protratta, il giudice deve motivare sulla data effettiva di cessazione del reato quando la difesa contesti specificamente che la condotta sia proseguita oltre un determinato momento e indichi elementi rilevanti a sostegno della tesi.
  • La data finale riportata nel capo d’imputazione non può, da sola, sostituire l’esame della contestazione sulla durata effettiva della condotta ai fini della decorrenza della prescrizione.
  • Se la determinazione della data di cessazione del reato richiede accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, la Corte di cassazione annulla con rinvio affinché tali questioni siano esaminate dal giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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