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Sentenza

Sentenza del 12/09/2019 n. 22748 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione della CTR sostenendo che W. N.V. e L. Limited erano condebitori solidali dei diritti doganali ai sensi dell'art. 201, comma 3, del Codice doganale comunitario. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento effettuata il 29 marzo 2008 nei confronti dell'importatrice avrebbe dovuto interrompere la prescrizione anche nei confronti della società dichiarante, rendendo tempestiva la successiva notifica dell'avviso a W. N.V. del 17 novembre 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che, in presenza di condebitori solidali, gli atti interruttivi della prescrizione o della decadenza compiuti nei confronti di uno di essi producono effetti anche verso gli altri. Ha inoltre chiarito che la proroga dei termini opera quando la notitia criminis sia stata comunicata tempestivamente, entro il termine originario, indipendentemente dal soggetto imputato e dall'esito del procedimento penale. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda, tenendo conto che la notifica del 29 marzo 2008 all'importatrice poteva avere effetto interruttivo anche nei confronti di W. N.V.; resta tuttavia necessario verificare quali bollette fossero coperte dalla notitia criminis tempestiva.

Norme richiamate

  • Art. 201, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    Il dichiarante in dogana e la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione sono debitori dell'obbligazione doganale.

    La norma fonda la responsabilità solidale tra il dichiarante che presenta la dichiarazione in nome proprio e il soggetto per conto del quale la dichiarazione è resa.

  • Art. 221, nn. 3 e 4, Reg. CEE n. 2913/1992

    La comunicazione dell'importo dei dazi non può essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni; tale comunicazione può essere effettuata oltre detto termine quando l'importo non sia stato determinato a causa di un atto perseguibile penalmente.

    Il termine ordinario triennale per comunicare i dazi può essere superato quando la mancata determinazione dell'importo dipenda da un fatto perseguibile penalmente, purché la notitia criminis sia stata comunicata entro il termine originario.

  • Art. 84, d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.)

    Qualora il mancato pagamento dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale sono divenuti irrevocabili.

    Per i diritti doganali collegati a un reato, il termine triennale decorre dalla definitività della decisione penale, anche se il procedimento si conclude con prescrizione del reato o con un diverso esito non favorevole all'accusa.

  • Art. 11, d.lgs. n. 374/1990

    La proroga collegata alla pendenza di un fatto perseguibile penalmente si applica anche al termine di decadenza per la revisione dell'accertamento doganale.

  • Art. 1310, comma 1, codice civile

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.

    L'atto interruttivo compiuto contro un condebitore solidale conserva e interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori; secondo la Cassazione, questo principio opera, in materia doganale, anche rispetto alla decadenza per la revisione dell'accertamento.

Massime di principio

  • Quando dichiarante doganale e importatore sono obbligati in solido, un atto tempestivo notificato a uno dei due può produrre effetti sulla prescrizione e sulla decadenza anche nei confronti dell'altro.
  • La proroga dei termini doganali per fatto penalmente perseguibile non richiede una condanna, né che il procedimento penale riguardi tutti i coobbligati: è sufficiente che esista un fatto astrattamente perseguibile penalmente e che la notitia criminis sia comunicata entro il termine originario.
  • La notitia criminis deve comunque essere tempestiva rispetto alla singola obbligazione o bolletta doganale; non può essere utilizzata per prorogare indefinitamente termini già scaduti.
  • Dopo la conclusione irrevocabile del procedimento penale, il termine prorogato decorre secondo la disciplina applicabile e gli atti notificati a un condebitore possono interromperlo anche verso gli altri.
  • In casi analoghi è essenziale verificare separatamente le date di contabilizzazione o esigibilità dei dazi, la data della notitia criminis, la definitività della decisione penale e le notifiche effettuate a ciascun coobbligato.

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