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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26267/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per concorso in truffa contestata ad Arenella per avere agevolato o taciuto la non titolarità dell'immobile venduto dal Truono ai coniugi Lambertino e Della Pepa. Si censurava che la Corte d'appello avesse ravvisato un addebito commissivo o un concorso ex art. 110 c.p. fondandosi sul silenzio del ricorrente circa la proprietà dell'immobile, senza valutare correttamente le circostanze di fatto (esistenza di un preliminare tra Truono e gli eredi Campione, la natura reale delle trattative e i lavori di ristrutturazione) e senza provare che il silenzio o il comportamento di Arenella avessero avuto efficacia causale nell'indurre gli offesi. Venivano altresì denunciati vizi di motivazione sulle dichiarazioni rese in dibattimento, sulla qualificazione come mediatore e sulla mancata valutazione delle attenuanti generiche e del giudizio di comparazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso la configurabilità del reato e, comunque, il concorso ex art. 110 c.p. rispetto ad Arenella, per carenza di prova sulla condotta truffaldina e sulla partecipazione consapevole dello stesso alla frode. La Corte ha rilevato un'ambiguità decisiva: mancava accertamento se Truono avesse intenzione di perpetrare una truffa (intento di incassare somme senza mai trasferire l'immobile) oppure se avesse effettivamente negoziato un trasferimento avendo un preliminare con gli eredi Campione e contando di perfezionare la vendita. Non essendovi elementi certi che Arenella avesse la prova che la vendita non sarebbe mai avvenuta, il suo silenzio non è sufficiente a fondare il dolo di concorso. Sentenza di merito annullata senza rinvio e proscioglimento con formula di merito di Arenella.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 110 c.p. richiedendo prova della partecipazione consapevole e volitiva all'azione delittuosa principale: non basta la mera conoscenza o il silenzio, occorre dimostrare che il concorrente abbia voluto e agevolato la realizzazione del reato (qui la truffa).

Massime di principio

  • Per configurare il reato di truffa occorre provare l'esistenza di artifici o raggiri e la volontà di ottenere il prezzo senza intenzione di consentire il trasferimento del bene; la mera rappresentazione ingannevole non è sufficiente se sussiste l'intento di conclude comunque la compravendita.
  • Per affermare il concorso ex art. 110 c.p. è necessaria la prova che il concorrente abbia partecipato con conoscenza e volontà all'azione delittuosa. Il semplice silenzio o la presenza non dimostrano automaticamente il dolo di concorso, salvo che non emerga la certezza che il principale non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di trasferimento.
  • Quando vi è ambiguità tra un illecito di natura civile (es. mala rappresentazione negoziale) e una condotta penalmente rilevante (truffa), l'incertezza deve essere risolta a favore dell'imputato: la mancanza di elementi certi sulla nozione di frode impedisce la condanna penale.
  • Il ruolo di mediatore o intermediario comporta responsabilità penalmente rilevanti solo se è provato che tale ruolo è stato svolto con consapevolezza dell'impossibilità di eseguire il trasferimento e con l'intento di trarre indebito vantaggio; la funzione di semplice ponte informativo o la comune attività professionale non sono di per sé sufficiente prova di concorso nella truffa.
  • Nella valutazione probatoria il giudice deve esaminare la totalità degli elementi (contratti preliminari, lavori eseguiti, comportamenti delle parti offese, versamenti e attestazioni) per distinguere tra condotte civilmente scorrette e comportamenti penalmente rilevanti.
  • Se la prova non consente di escludere ragionevolmente che l'accordo fosse finalizzato a una vendita reale, la competenza penale non si realizza e deve essere pronunciato il proscioglimento.

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