Cassazione Penale, Ordinanza n. 12113/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, con un primo motivo, una violazione relativa alla notificazione del decreto di citazione per l'appello; con un secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sulla propria responsabilità penale, contestando inoltre la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'applicazione dell'aggravante e la determinazione della pena. Dal testo emerge che la Corte di appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa e della figlia di quest'ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la notifica del decreto di citazione per l'appello risulta eseguita a mani proprie dell'imputata. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della Corte di appello sulla superfluità della rinnovazione istruttoria e sulla responsabilità dell'imputata era immune da vizi logici e giuridici; le censure articolate miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fornito congrua motivazione anche in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante e alla commisurazione della pena, già contenuta nel minimo edittale. Alla ricorrente sono state quindi poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso le censure di violazione di legge e difetto di motivazione proposte nel ricorso per cassazione.
Non citato espressamente nel testo, ma il richiamo al giudice del fatto processuale evidenzia il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti per verificare la denunciata violazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulla regolarità della notificazione può essere scrutinata direttamente dalla Corte sulla base degli atti quando sia denunciata una violazione processuale verificabile ictu oculi.
- La censura di difetto di motivazione sulla responsabilità è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere ritenuta superflua quando la Corte territoriale abbia già a disposizione un compendio probatorio sufficiente e abbia spiegato le ragioni del diniego.
- La determinazione della pena e la valutazione sulla sussistenza o meno di un'aggravante non sono censurabili in cassazione se la sentenza di merito offre motivazione congrua e la pena è stata irrogata nel minimo edittale senza evidenti illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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