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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11659/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, a mezzo del comune difensore e con separati ricorsi di contenuto identico, hanno impugnato la sentenza con cui il GIP aveva applicato la pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. Sostenevano la violazione di legge per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla modifica introdotta dalla L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa all'omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p. non è più deducibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo non consentita la doglianza sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. avverso la sentenza di applicazione della pena. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è motivo deducibile nel ricorso per cassazione contro il patteggiamento, nel regime applicabile

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    rende applicabile il nuovo regime ai giudizi di patteggiamento e alle relative impugnazioni successivi alla data indicata

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per le richieste e le impugnazioni successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tipizzati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La doglianza relativa all'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento nel regime introdotto dalla L. n. 103/2017.
  • Quando la causa di inammissibilità è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità; l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, il sindacato è eccezionalmente delimitato ai soli vizi espressamente previsti dalla legge, con esclusione di censure che tendano a riaprire il controllo sul merito o su verifiche estranee al perimetro consentito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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