Cassazione Penale, Ordinanza n. 11659/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, a mezzo del comune difensore e con separati ricorsi di contenuto identico, hanno impugnato la sentenza con cui il GIP aveva applicato la pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. Sostenevano la violazione di legge per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla modifica introdotta dalla L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa all'omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p. non è più deducibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo non consentita la doglianza sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. avverso la sentenza di applicazione della pena. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è motivo deducibile nel ricorso per cassazione contro il patteggiamento, nel regime applicabile
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese
in caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
rende applicabile il nuovo regime ai giudizi di patteggiamento e alle relative impugnazioni successivi alla data indicata
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per le richieste e le impugnazioni successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tipizzati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza relativa all'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento nel regime introdotto dalla L. n. 103/2017.
- Quando la causa di inammissibilità è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità; l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, il sindacato è eccezionalmente delimitato ai soli vizi espressamente previsti dalla legge, con esclusione di censure che tendano a riaprire il controllo sul merito o su verifiche estranee al perimetro consentito.
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