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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05596/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso qualsiasi statuizione sulle spese di lite e ha dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio riguarda un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., notificata alla controparte. La Corte ha quindi verificato che non vi fossero ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della controversia definita dall'ordinanza impugnata, né i motivi specifici del ricorso, poiché la decisione si limita a dichiarare l'estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; una rinuncia rituale e notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    regola gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione, consentendo la declaratoria di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario cui è commisurato l'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità/estinzione nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta e notificata alla controparte comporta l'estinzione del processo di legittimità.
  • Quando il giudizio è definito per rinuncia del ricorrente, il giudice può dichiarare l'estinzione senza esaminare il merito delle censure.
  • In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese se non vi sia una specifica statuizione da assumere sul punto, secondo quanto emerge dal provvedimento.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato presuppone la verifica dei relativi presupposti processuali; se questi mancano, la Corte ne dà atto espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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