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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9980/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione e chiedeva la sostituzione con arresti domiciliari (presso l'abitazione paterna) eventualmente con braccialetto elettronico. In cassazione il difensore deduceva un unico motivo, lamentando vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione all'inidoneità del domicilio indicato e alla qualificazione giuridica della condotta. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico, osservando che in sede di riesame la difesa non aveva contestato la gravità indiziaria ma solo la proporzionalità della misura, e che la motivazione del Tribunale si era invece concentrata sulla gravità della condotta, sul pericolo di inquinamento delle prove e sul concreto pericolo di recidiva alla luce dei gravi e recenti precedenti e dei contatti con ambienti criminali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ha disposto inoltre che copia della decisione sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., per gli adempimenti previsti dal comma 1 bis/1 ter. Non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    "l'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"

    La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter

    "Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario"

    La norma dispone l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione che non determina la rimessione in libertà, affinché il direttore adotti gli eventuali provvedimenti di competenza previsti dal comma 1 bis.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 bis

    richiamato nel provvedimento relativamente agli adempimenti che il direttore dell'istituto deve compiere

    Il comma 1 bis disciplina gli effetti interni alla gestione del detenuto a seguito di provvedimenti giudiziari; la trasmissione della decisione permette al direttore di verificare e applicare le misure gestionali/disciplinari o di sicurezza interna eventualmente previste.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione contro un provvedimento cautelare può essere dichiarato inammissibile se il motivo è generico o aspecifico; è necessario formulare censure chiare e specifiche già in sede di riesame.
  • Questioni di fatto o di qualificazione giuridica non contestate nel grado precedente (riesame) non possono normalmente essere valutate per la prima volta in sede di legittimità.
  • Se la difesa invoca la sostituzione della misura cautelare per eccessiva afflittività, deve fornire argomentazioni precise sulla idoneità concreta dell'alternativa proposta (es. caratteristiche dell'abitazione, garanzie concrete di non inquinamento delle prove), oltre a contrastare i motivi posti a fondamento della custodia (gravità indiziaria, rischio di inquinamento, pericolo di recidiva).
  • I giudici possono fondare il mantenimento della custodia cautelare su esigenze di tutela dell'acquisizione delle prove e sul concreto pericolo di recidiva, specialmente se l'indagato ha precedenti gravi e collegamenti con ambienti criminali.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente conseguenze economiche (spese e sanzione pecuniaria) e non incide automaticamente sul regime detentivo, con obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto per eventuali adempimenti interni.

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