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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10964/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU 2013 emessi da un Comune nei confronti dei proprietari di un terreno. I contribuenti hanno impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio endoprocedimentale prima della notifica degli avvisi; dall’altro, che il terreno non fosse edificabile, né di fatto né di diritto, perché destinato a verde pubblico e ricompreso in un’area di rispetto cimiteriale. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo non necessario il contraddittorio preventivo per un tributo non armonizzato e qualificando il terreno come edificabile in ragione della previsione urbanistica e di una residua possibilità di interventi edilizi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto due motivi: violazione del contraddittorio procedimentale e violazione delle norme IMU/ICI sulla nozione di area edificabile, assumendo l’inedificabilità dell’area per effetto del vincolo di destinazione e del meccanismo di compensazione urbanistica non ancora concluso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, richiamando il principio per cui, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo non opera come regola generale salvo specifica previsione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la qualificazione dell’area come edificabile ai fini IMU: il terreno, inserito in un programma di compensazione urbanistica non ancora perfezionato e privo di una concreta area di atterraggio, non conserva una potenzialità edificatoria attuale rilevante ai fini del tributo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese del primo grado sono state compensate; le spese del giudizio di appello e di cassazione sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c.

    il primo motivo è inammissibile per omessa indicazione delle norme di diritto asseritamente violate

    il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le norme violate, altrimenti incorre in inammissibilità

  • artt. 1, 3, 5 e 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    sono richiamati come norme sostanziali poste a base della censura sulla natura edificabile dell’area ai fini IMU/ICI

  • art. 12-ter d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina IMU

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992

    è richiamato nel passaggio in cui si afferma che i vincoli di destinazione non eliminano di per sé la natura edificabile del bene

  • art. 53 del PGT del Comune di Rho

    la CTR lo aveva valorizzato per affermare che nell’area erano ammessi interventi e attrezzature di servizio

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    è il parametro di dedotta violazione di legge invocato per il secondo motivo

  • Cass., Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015

    per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale non è regola generale, salvo previsione specifica

  • Cass., Sez. U, n. 23902 del 29/10/2020

    distingue tra urbanistica perequativa e compensativa e nega natura edificabile, ai fini ICI/IMU, al diritto edificatorio compensativo non ancora concretamente attribuito

  • Cass., Sez. 5, n. 23814 del 23/11/2016

    i vincoli di destinazione a servizi pubblici incidono sul valore venale ma non escludono automaticamente la natura edificabile, se non comportano inedificabilità assoluta

  • Cass., Sez. 6 - 5, n. 11560 del 11/05/2018

    conferma il principio sul contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e non armonizzati

  • Cass., Sez. 6 - 5, n. 27421 del 29/10/2018

    conferma il principio sul contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e non armonizzati

  • Cass., Sez. 6 - 5, n. 37934 del 02/12/2021

    richiama il principio sulla compensazione urbanistica e sulla non edificabilità del terreno quando il diritto compensativo non sia ancora concretamente attribuito

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le norme violate e, per i tributi non armonizzati, solo in presenza di una previsione normativa espressa.
  • Ai fini IMU/ICI, la qualificazione di un’area come edificabile non può fondarsi sulla sola astratta destinazione urbanistica se il bene è assoggettato a un vincolo che ne esclude la concreta edificabilità attuale e il relativo diritto edificatorio non è stato ancora attribuito in modo effettivo e definitivo.
  • Va distinta l’ipotesi di mera destinazione a servizi pubblici o a verde, che può incidere sul valore venale senza eliminare l’edificabilità, dall’ipotesi di compensazione urbanistica non perfezionata, nella quale la potenzialità edificatoria non costituisce una qualità intrinseca del suolo.
  • Quando il giudice di legittimità dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando il principio applicato dalla Corte di legittimità sia stato chiarito solo successivamente rispetto ai gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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