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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21909/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte assistita)

La controversia

Una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, assistita dal proprio difensore, aveva ottenuto il rigetto in primo grado della domanda di liquidazione dei compensi del legale. Il Tribunale aveva poi rigettato l’opposizione contro tale decreto, aderendo all’orientamento secondo cui la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato comporterebbe una rinuncia, anche implicita, al beneficio del patrocinio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, comma 1, e 83 del D.P.R. n. 115/2002, nonché degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la domanda di distrazione non può produrre l’effetto di far venire meno l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; hanno richiamato l’orientamento contrario che valorizza la tassatività delle ipotesi di revoca del beneficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite che esclude che la richiesta di distrazione delle spese possa integrare una rinuncia, anche implicita, al patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come norma che disciplina il patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di distrazione delle spese non è stata ritenuta idonea a far venir meno il beneficio

  • art. 83 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della soluzione adottata dal tribunale

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa e dell’accesso alla giustizia

  • Cass. S.U. n. 8561/2021

    richiamata come arresto più autorevole, nel quale si è affermato che la richiesta di distrazione non determina rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato

  • Cass. n. 5232/2018

    richiamata dal tribunale a fondamento della decisione poi cassata, in un diverso orientamento non seguito dalla Corte

Massime di principio

  • La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non comporta, di per sé, rinuncia espressa o implicita al beneficio del patrocinio.
  • Le ipotesi di revoca o cessazione del patrocinio a spese dello Stato sono tassative e non possono essere ampliate in via interpretativa facendo derivare effetti preclusivi da una mera domanda di distrazione.
  • Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, la disciplina della liquidazione dei compensi del difensore va coordinata con la finalità costituzionale di garantire effettività del diritto di difesa e accesso alla giustizia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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