Cassazione Penale, Sentenza n. 7384/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del 26/04/2023 con cui la Corte d'appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta in favore di Tarik Bouazzi. Il ricorrente contestava che la Corte avesse erroneamente ritenuto che fosse stato giudicato in assenza per essere stato dichiarato latitante: sosteneva che l'evasione del 7 maggio 2023 era antecedente all'emissione del titolo custodiale e che le intercettazioni del 7 maggio 2023, anteriori all'ordinanza cautelare, non dimostravano la conoscenza del processo da parte sua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale a firma autenticata, documentazione che non risulta nei fascicoli e la cui esistenza non è stata neppure dedotta. La Corte ha ritenuto applicabile l'attuale formulazione dell'art. 629-bis c.p.p., che richiama l'obbligo di procura speciale (con le forme previste dall'art. 583, comma 3) per la presentazione della richiesta dinanzi alla Corte d'appello e per proporre il ricorso per cassazione, in linea con il richiamo all'art. 640 c.p.p. relativo alla revisione. Di conseguenza, la vicenda non è stata esaminata nel merito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'articolo impone che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata; la Corte ha ritenuto che il mancato possesso di tale procura comporta l'inammissibilita del ricorso rivolto avverso l'ordinanza della Corte d'appello
art. 583, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla forma di autenticazione della procura speciale; la Corte ha indicato che la procura deve essere autenticata secondo le forme previste da questa norma
L'articolo, richiamato dall'art. 629-bis, disciplina la revisione e l'iter di impugnazione connesso; la Corte ha interpretato il rinvio come implicante l'obbligo di procura speciale anche per i ricorsi avverso provvedimenti della Corte d'appello nell'ambito di istanze analoghe alla revisione
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo il quale la legittimazione autonoma ad impugnare compete al difensore dell'imputato; tuttavia, nei casi rispetto alla revisione o istanze simili, è necessario che il difensore dell'interessato sia munito di procura speciale
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende dopo la declaratoria di inammissibilita
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della censura in cassazione (articolazione del motivo), segnalando che il ricorso era affidato a un unico motivo nei limiti richiesti dalla norma; non censito nel merito per l'inammissibilita formale
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamato ai fini della trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzato per attestare il deposito e la valutazione degli atti processuali
Massime di principio
- Per le impugnazioni avverso provvedimenti della Corte d'appello nell'ambito di istanze di rescissione o di revisione, il difensore deve essere munito di procura speciale autenticata secondo le forme di legge: l'assenza di tale procura è causa di inammissibilità formale del ricorso.
- La mancata allegazione o deduzione dell'esistenza della procura speciale nei fascicoli processuali impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione, con conseguente condanna alle spese e possibile versamento di somme alla Cassa delle ammende.
- Quando si contesta la statuizione sulla presenza o meno dell'imputato (es. dichiarazione di latitanza o giudizio in assenza), è necessario, a fini di merito, documentare con precisione le date e le circostanze (emissione del titolo custodiale, eventi di evasione, contenuto delle intercettazioni) per dimostrare l'assenza di conoscenza del processo; tuttavia tali profili non saranno esaminati se sussistono vizi formali di ammissione dell'impugnazione.
- Il difensore che propone impugnazioni complesse deve curare non soltanto i profili sostanziali della causa ma anche la correttezza formale della procura e la sua autenticazione, onde evitare decadenze procedurali che precludono l'esame del merito.
- In caso di dubbi sulla legittimazione o sulla forma della procura speciale, è opportuno procedere previamente a integrazione documentale o a un deposito tempestivo della procura autenticata per evitare l'inammissibilita per difetto formale.
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