Cassazione Penale, Sentenza n. 27851/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen., sostenendo che non vi erano due distinte condanne con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, bensì un'unica condanna risultante dalla sentenza di patteggiamento, che rientrava nei limiti edittali dell'art. 163. La revoca del beneficio era stata disposta dal Giudice dell'esecuzione assumendo invece che fosse intervenuta una seconda condanna cumulabile ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, superando i limiti dell'art. 163 e che per ciò dovesse essere revocata anche la sospensione riconosciuta con la seconda sentenza ai sensi dell'art. 164, quarto comma.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché fondata su un presupposto errato. Ha affermato che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quando fra fatti di due giudizi è riconosciuto il vincolo della continuazione la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica; nel caso di specie la sentenza di patteggiamento costituisce l'unica condanna nei limiti edittali dell'art. 163, pertanto non poteva essere revocato il beneficio sulla base dell'art. 168, comma 1, n. 2. La sentenza dispone inoltre che si comunichi la pronuncia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.
Norme richiamate
Fissazione del limite edittale per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, nel caso di reato continuato o di condanne assimilabili a una sola, il computo per il rispetto dei limiti di cui all'art. 163 deve essere fatto sull'unica condanna risultante (es. sentenza di patteggiamento).
Regole sulla concessione della sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza citata ammette che il beneficio riconosciuto in una prima sentenza possa estendersi alla pena complessivamente determinata se le pluralità di condanne sono assimilabili a una condanna unica per reato continuato.
art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.
Norma sulle cause di revoca della sospensione condizionale (in caso di nuova condanna che, cumulata, supera i limiti previsti). La Corte ha ritenuto che l'art. 168 non potesse essere invocato perché non vi era una nuova condanna distinta da cumulare: l'ipotesi concreta ricadeva nell'assimilazione a un'unica condanna.
Massime di principio
- Quando tra più giudizi definitivi sussiste il vincolo di continuazione, la pluralità di condanne può essere assimilata a una condanna unica ai fini della sospensione condizionale della pena.
- Per valutare la revoca del beneficio ex art. 168 occorre accertare se esista effettivamente una nuova condanna autonoma da cumulare; se la condanna successiva è in realtà parte di un complesso unitario (es. patteggiamento per reato continuato), non opera la revoca per superamento dei limiti di cui all'art. 163.
- La revoca della sospensione condizionale non può fondarsi su un presupposto giuridico erroneo; il giudice dell'esecuzione deve verificare la natura unitaria o autonoma delle condanne prima di applicare le norme sulla revoca.
- In presenza di patteggiamento che determina l'unica pena definitiva entro i limiti edittali, il beneficio già concesso non può essere revocato sulla base di una presunta cumulo con altre condanne se queste non costituiscono condanne distinte e autonome.
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