Cassazione Penale, Sentenza n. 38796/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare la conferma dell'annullamento della sentenza di primo grado: Floridi era stato dichiarato penalmente responsabile per l'uso in compensazione, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, di crediti fiscali inesistenti (art. 10-quater, comma 2, dlgs n. 74/2000) in concorso con Maria Giovanna Floridi, e per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (art. 5 dlgs n. 74/2000), con evasione pari a euro 63.888,71; era stata disposta anche la confisca di complessivi euro 275.583,98. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 10-quater; (2) violazione o falsa applicazione della legge penale per mancata valutazione dell'elemento soggettivo del capo relativo all'omessa dichiarazione (capo c)); (3) illegittimità della confisca perché diretta su beni solo nella "disponibilità" del ricorrente e non necessariamente di sua "proprietà", con rischio di incidere su patrimoni di terzi estranei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sul piano motivazionale la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito: l'insussistenza dei crediti compensati è stata dedotta dalla mancata produzione di documentazione idonea a comprovare la fonte dei crediti (contratti di cessione soggetti a oneri di forma e procedimento); l'elemento soggettivo (finalità di evadere il fisco) è stato desunto dall'utilizzo, tramite modello F24, di crediti privi di effettività per compensare debiti tributari; l'affidamento a un commercialista non esonera il contribuente dalla responsabilità per l'omessa dichiarazione e la presentazione tardiva non cancella la consumazione del reato omissivo; quanto alla confisca, la Corte ha richiamato l'operatività dell'art. 12-bis dlgs n. 74/2000 che consente la confisca anche sui beni nella "disponibilità" e ha ritenuto che l'eventuale pregiudizio di terzi sia un problema da sollevare nella fase di esecuzione da parte dei terzi stessi, non nel merito del ricorso.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000
Sanziona l'uso di crediti inesistenti in compensazione; la Corte ha ritenuto che l'uso nel modello F24 di crediti privi di documentazione sufficiente consente di inferire la consapevolezza della loro insussistenza e quindi il dolo di evadere il fisco
decreto legislativo n. 74 del 2000
Regola il reato di omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ha ritenuto che l'omissione, anche se poi sanata con presentazione tardiva, si perfeziona alla scadenza del termine e la successiva presentazione non esclude la responsabilità penale
decreto legislativo n. 74 del 2000
Consente la confisca sui proventi e, in caso di difficoltà, sui beni nella disponibilità dell'agente; la Corte ha considerato lecita la confisca sui beni nella disponibilità del ricorrente e ha ritenuto eventuali pretese di terzi rilevabili in sede di esecuzione
Norma che autorizza la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'onere probatorio circa l'esistenza e validità di crediti fiscali compensati grava sul soggetto che li utilizza: la mancata produzione di documentazione contrattuale o probatoria conduce a inferenze negative sulla loro esistenza
- L'utilizzo di crediti privi di effettività nel modello F24 è elemento fortemente indiziario del dolo di evadere il fisco, specie se non giustificato da documentazione
- Il ricorso alla prestazione di un professionista (commercialista) non esonera il contribuente dalla propria responsabilità penale per omissioni o condotte illecite relative agli obblighi dichiarativi
- La presentazione tardiva della dichiarazione non libera automaticamente da responsabilità penale: la consumazione del reato omissivo va valutata alla scadenza del termine previsto per legge
- La confisca prevista dall'art. 12-bis può colpire beni nella disponibilità anche se non formalmente di proprietà: eventuali diritti di terzi vanno fatti valere in sede di esecuzione tramite i rimedi processuali previsti
- I motivi di ricorso astratti o meramente ipotetici senza elementi di fatto o prova aggiuntivi rischiano l'inammissibilità in Cassazione; questioni riguardanti il possibile pregiudizio di terzi sono spesso più appropriate per la fase esecutiva che per il merito di un ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →