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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38796/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare la conferma dell'annullamento della sentenza di primo grado: Floridi era stato dichiarato penalmente responsabile per l'uso in compensazione, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, di crediti fiscali inesistenti (art. 10-quater, comma 2, dlgs n. 74/2000) in concorso con Maria Giovanna Floridi, e per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (art. 5 dlgs n. 74/2000), con evasione pari a euro 63.888,71; era stata disposta anche la confisca di complessivi euro 275.583,98. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 10-quater; (2) violazione o falsa applicazione della legge penale per mancata valutazione dell'elemento soggettivo del capo relativo all'omessa dichiarazione (capo c)); (3) illegittimità della confisca perché diretta su beni solo nella "disponibilità" del ricorrente e non necessariamente di sua "proprietà", con rischio di incidere su patrimoni di terzi estranei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sul piano motivazionale la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito: l'insussistenza dei crediti compensati è stata dedotta dalla mancata produzione di documentazione idonea a comprovare la fonte dei crediti (contratti di cessione soggetti a oneri di forma e procedimento); l'elemento soggettivo (finalità di evadere il fisco) è stato desunto dall'utilizzo, tramite modello F24, di crediti privi di effettività per compensare debiti tributari; l'affidamento a un commercialista non esonera il contribuente dalla responsabilità per l'omessa dichiarazione e la presentazione tardiva non cancella la consumazione del reato omissivo; quanto alla confisca, la Corte ha richiamato l'operatività dell'art. 12-bis dlgs n. 74/2000 che consente la confisca anche sui beni nella "disponibilità" e ha ritenuto che l'eventuale pregiudizio di terzi sia un problema da sollevare nella fase di esecuzione da parte dei terzi stessi, non nel merito del ricorso.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000

    Sanziona l'uso di crediti inesistenti in compensazione; la Corte ha ritenuto che l'uso nel modello F24 di crediti privi di documentazione sufficiente consente di inferire la consapevolezza della loro insussistenza e quindi il dolo di evadere il fisco

  • decreto legislativo n. 74 del 2000

    Regola il reato di omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ha ritenuto che l'omissione, anche se poi sanata con presentazione tardiva, si perfeziona alla scadenza del termine e la successiva presentazione non esclude la responsabilità penale

  • decreto legislativo n. 74 del 2000

    Consente la confisca sui proventi e, in caso di difficoltà, sui beni nella disponibilità dell'agente; la Corte ha considerato lecita la confisca sui beni nella disponibilità del ricorrente e ha ritenuto eventuali pretese di terzi rilevabili in sede di esecuzione

  • codice di procedura penale

    Norma che autorizza la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione per inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'onere probatorio circa l'esistenza e validità di crediti fiscali compensati grava sul soggetto che li utilizza: la mancata produzione di documentazione contrattuale o probatoria conduce a inferenze negative sulla loro esistenza
  • L'utilizzo di crediti privi di effettività nel modello F24 è elemento fortemente indiziario del dolo di evadere il fisco, specie se non giustificato da documentazione
  • Il ricorso alla prestazione di un professionista (commercialista) non esonera il contribuente dalla propria responsabilità penale per omissioni o condotte illecite relative agli obblighi dichiarativi
  • La presentazione tardiva della dichiarazione non libera automaticamente da responsabilità penale: la consumazione del reato omissivo va valutata alla scadenza del termine previsto per legge
  • La confisca prevista dall'art. 12-bis può colpire beni nella disponibilità anche se non formalmente di proprietà: eventuali diritti di terzi vanno fatti valere in sede di esecuzione tramite i rimedi processuali previsti
  • I motivi di ricorso astratti o meramente ipotetici senza elementi di fatto o prova aggiuntivi rischiano l'inammissibilità in Cassazione; questioni riguardanti il possibile pregiudizio di terzi sono spesso più appropriate per la fase esecutiva che per il merito di un ricorso

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