Cassazione Penale, Sentenza n. 11838/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la revoca di due sospensioni condizionali della pena. Il ricorrente, tramite difensore, censurava la mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. (novità normativa intervenuta dopo il primo giudizio di appello), sostenendo che Lazzo aveva prestato consenso alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 545-bis c.p.p. Ha precisato che, se la revoca della sospensione condizionale è devoluta al giudice del rinvio, quest'ultimo deve considerare anche le conseguenze della revoca, compresa la possibile applicazione delle sanzioni sostitutive introdotte dal d.lgs. n.150/2022, quando la nuova norma sia entrata in vigore prima della sentenza rescindente. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul tema specifico.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'art. 545-bis, che prevede l'applicazione di sanzioni sostitutive quando non sia concessa la sospensione condizionale, debba essere valutato dal giudice del rinvio se la revoca della sospensione condizionale è devoluta a quest'ultimo e la norma sia entrata in vigore prima della sentenza rescindente.
Citato nel motivo di ricorso come norma procedurale richiamata dal difensore; non risultano nel testo della decisione osservazioni interpretative specifiche su tale articolo.
Fonte della novella che ha introdotto l'art. 545-bis: la Corte ha richiamato che, essendo tale intervento normativo entrato in vigore prima della sentenza rescindente, il giudice del rinvio deve poterne valutare l'applicazione nelle materie devolute.
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 (massima richiamata)
Principio richiamato secondo cui l'area di operatività del giudizio di rinvio è delimitata dalla sentenza rescindente; da ciò deriva che non possono essere applicate modifiche normative favorevoli entrate in vigore dopo la sentenza della Cassazione se non ricadono nei punti devoluti al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla e rinvia (sentenza rescindente) e devolve al giudice del rinvio la valutazione di un punto (es. revoca della sospensione condizionale), il giudice del rinvio deve considerare tutte le conseguenze di quella devoluzione, comprese le novità normative già entrate in vigore al momento della sentenza rescindente.
- L'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 545-bis c.p.p. è possibile solo quando non sia concessa la sospensione condizionale della pena; se la revoca della sospensione è oggetto del rinvio, il giudice dovrà valutare anche la concedibilità di tali sanzioni su richiesta delle parti.
- Non è ammissibile che il giudice del rinvio applichi una norma penale più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Cassazione quando quella modifica non rientra nei punti devoluti dalla sentenza rescindente; va dunque sempre verificata la data di entrata in vigore della norma rispetto alla sentenza rescindente e la sfera di devoluzione.
- Se il giudice di merito omette di motivare sulla richiesta di applicazione di nuove misure (es. sanzioni sostitutive), la Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per un nuovo giudizio solo su quel punto.
- Per tutelare la possibilità di ottenere l'applicazione di nuove misure introdotte da norme recenti, il difensore deve espressamente dedurre e sollecitare l'applicazione di tali norme nelle sedi opportune e ricordare le scadenze processuali e temporali rilevanti (data di entrata in vigore della norma e portata della sentenza rescindente).
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