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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32899/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su due gruppi di censure: (1) nullità per violazione dell'art. 127 e art. 409 c.p.p. per omesso/tardivo avviso all'indagata dell'udienza di opposizione all'archiviazione, con dedotta nullità a catena (decreto di citazione a giudizio, sentenze di primo e secondo grado e statuizioni civili) e vizio di motivazione; si contestava inoltre la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis e la conseguente imputazione coatta e citazione a giudizio in assenza di regolare avviso; (2) vizio di valutazione circa la tempestività della querela/denuncia, sostenendo che la decorrenza del termine punitivo doveva fissarsi prima (a seguito della comunicazione di rifiuto della restituzione) e che le diffide dell'anno 2017 erano state indebitamente valutate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come puramente reiterativo di questioni già esaminate in appello. Ha ritenuto che l'irritualità della notificazione dell'avviso ai sensi dell'art. 409 c.p.p. non configura nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. e, pertanto, non invalida automaticamente le fasi successive del procedimento; tale irregolarità è riconosciuta come vizio di regime intermedio soggetto a sanatoria e deve essere tempestivamente rilevata (cosa che non è avvenuta, dato che il difensore presente al primo utile atto non sollevò eccezioni). Inoltre, anche ove fosse stata riconosciuta nullità non assoluta, la Corte ha richiamato il principio per cui la declaratoria immediata della causa di estinzione (prescrizione) può prevalere e dunque la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione del momento in cui la persona offesa ha avuto piena contezza della volontà dell'imputata di non restituire il denaro sia questione di merito e non suscettibile di revisione in cassazione. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Di Domenico Fulvia per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen.

    L'avviso dell'udienza camerale per l'opposizione alla richiesta di archiviazione ha natura diversa dalla citazione a giudizio; la sua irritualità non comporta automaticamente nullità assoluta delle fasi successive ma può incidere solo sulla possibilità di interloquire sulla completezza delle indagini; quindi è un vizio sanabile e rilevabile nei termini.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La nullità assoluta prevista riguarda la mancata citazione a giudizio e non si estende automaticamente all'irritualità dell'avviso ex art. 409; perciò art. 179 non si applica a quest'ultimo avviso.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Le violazioni formali relative all'avviso dell'udienza della fase di opposizione non determinano effetti invalidanti automatici sulla successiva fase processuale per effetto del principio di tassatività delle nullità.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione indagini tutela il contraddittorio in fase delle indagini; la sua mancata emissione può essere censurata, ma nel caso specifico la mancata notifica dell'avviso collegato alla fase di opposizione non è stata ritenuta causa di nullità assoluta della successiva citazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità opera anche se ricorre una nullità processuale assoluta o insanabile, quando l'operatività della causa estintiva (es. prescrizione) non richieda ulteriori accertamenti; pertanto il giudice può dichiarare l'estinzione del reato nonostante eventuali vizi processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in cassazione: la dichiarazione di inammissibilità comporta condanna alle spese processuali e può prevedere somme da versare alla Cassa delle ammende.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del procedimento in camera di consiglio, prevedendo l'invio dell'avviso alle parti e ai difensori; sottolinea l'importanza del contraddittorio nella fase camerale, ma la sua violazione non comporta automaticamente nullità assoluta se riferita soltanto all'avviso.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa è costituzionalmente garantito anche nella fase delle indagini, ma l'interpretazione della Corte ha portato a considerare che l'irritualità degli avvisi di udienza non determini automaticamente nullità assoluta delle fasi successive.

Massime di principio

  • L'irregolarità o la mancata notificazione dell'avviso di udienza ex art. 409 c.p.p. non determina di regola una nullità assoluta delle fasi successive: si tratta di un vizio di regime intermedio, sanabile e rilevabile solo se tempestivamente denunciato.
  • Per preservare i diritti processuali legati all'udienza di opposizione all'archiviazione è essenziale che la difesa eccepisca immediatamente l'irregolarità; la mancata deduzione alla prima occasione utile determina in pratica la sanatoria del vizio.
  • La mancata notifica di avvisi in fase di indagine può incidere principalmente sul diritto di partecipare e di presentare memorie nella fase delle indagini; tuttavia, la declaratoria di una causa estintiva (es. prescrizione) che non richiede ulteriori accertamenti può essere pronunciata immediatamente anche in presenza di vizi processuali non assoluti.
  • Le questioni relative alla tempestività della querela o al momento di conoscenza del fatto rilevante sono valutazioni di merito e non sono normalmente sindacabili in Cassazione, salvo travisamento evidente o illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito.
  • In procedimento penale, quando si intende impugnare irregolarità formali attinenti alla fase delle indagini, è strategico agire prontamente (eccepire in udienza) e documentare in che modo l'irritualità abbia concretamente pregiudicato l'esercizio della difesa.

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